Decreto Sostegni - Misure in materia di lavoro Stampa
Lunedì 29 Marzo 2021 08:47

Decreto Sostegni: misure in materia di lavoro.

Il Governo ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il Decreto Legge n. 41 (cd. “Decreto Sostegni“), contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, connesse all’emergenza da COVID-19.

Cassa Integrazione: proroga

I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.

Per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, invece, i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili al COVID-19, possono presentare domanda, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto, per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Per i trattamenti concessi non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le domande di accesso ai predetti trattamenti sono presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, co. 1, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le disposizioni hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Blocco dei licenziamenti

Tra le misure in materia di lavoro previste dal Decreto “Sostegni”, la proroga del blocco dei licenziamenti e il differimento degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

Viene quindi confermato il divieto di licenziamenti collettivi ed individuali:

-          fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono della CIG ordinaria e straordinaria;

-          fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da CIG in deroga.

Tali divieti non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni

o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Lavoratori fragili

Fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori con immunodeficienze e disabilità certificate, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile (smart working) o non siano stati posti in cassa integrazione, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.
Viene inoltre stabilito che i periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.

Indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Il decreto “Sostegni” riconosce una indennità omnicomprensiva pari a 2400 euro in favore delle categorie di lavoratori ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell’epidemia.

Trattasi:

– dei lavoratori dipendenti stagionali nel settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione; la medesima indennità è riconosciuta, alle stesse condizioni, ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;

- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;

- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

- incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere: titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente nè titolari di pensione.

- ai lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:

a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

c) assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Lavoratori dello sport: nuova indennità

L’art. 10 del D.L. Sostegni prevede anche  l’erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A., di un'indennità, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Ai fini dell'erogazione delle indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

Il nuovo bonus per i lavoratori dello spettacolo è formulato in misura proporzionata al reddito percepito nel 2019, ed in particolare:

- in caso di reddito inferiore a 4000 euro l’anno, l’indennità una tantum sarà pari a 1200 euro;

- in caso di reddito compreso tra 4000 e 10000 euro l’anno, l’indennità una tantum sarà pari a 2400 euro;

- in caso di reddito superiore a 10.000 euro, l’indennità erogata sarà pari a 3600 euro.