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Legge di Bilancio 2023- Novità in materia di lavoro e previdenza PDF Stampa E-mail
Venerdì 20 Gennaio 2023 14:11

Legge di Bilancio 2023- Novità in materia di lavoro e previdenza

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 197 del 29.12.2022 (Legge di Bilancio), che stabilisce alcune novità in materia di lavoro, previdenza e sostegno alla famiglia, di cui offriamo una breve sintesi.

Riduzione del cuneo fiscale – art. 1 comma 281

Per l’anno 2023 è prevista una diminuzione della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già in vigore nel 2022. Tale esonero è pari al:

-          2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 2.692,00, maggiorato, nel mese di dicembre, del rateo di 13ma mensilità;

-          3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di € 1.923,00, maggiorato, nel mese di dicembre, del rateo di 13ma mensilità.

Assunzioni agevolate

Numerosi gli esoneri per le assunzioni effettuate nell’anno:

Donne svantaggiate – art. 1 comma 298: esonero del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di importo pari ad € 8.000,00 annui, per i datori di lavoro (anche agricoli), che assumono donne:

-          con almeno 50 anni di età, disoccupate da oltre 12 mesi;

-          di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE;

-          di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da accentuata disparità occupazionale di genere;

-          di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da al meno 24 mesi e ovunque residenti.

L’incentivo spetta:

-          per le assunzioni a tempo determinato (con durata massima dell’esonero per 12 mesi);

-          le assunzioni a tempo indeterminato (con durata massima dell’esonero per 18 mesi);

-          le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine già agevolato (in questo caso l’esonero è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione).

Under 36 – art. 1 comma 297: esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di € 8.000,00 annui, per le:

-          nuove assunzioni a tempo indeterminato;

-          trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 01.01.2023 al 31.12.2023 di soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36mo anno di età;

-          non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

La durata massima di tale esonero è di 36 mesi.

Beneficiari del Reddito di cittadinanza – art. 1 comma 294: in alternativa all’esonero previsto dalla normativa vigente, per le assunzioni di percettori di Reddito di cittadinanza, viene introdotto un nuovo esonero contributivo totale per le assunzioni a tempo indeterminato (ad esclusione dei lavoratori domestici) effettuate nel 2023. Tale esonero si applica anche alle trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

La durata massima di tale esonero è di 12 mesi.

Prestazioni occasionali – art. 1 dal comma 342 al comma 354

Viene estese la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionale. Le principali novità sono:

-          Innalzato da € 5.000,00 a € 10.000,00 l’anno il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore;

-          potranno accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, invece dei 5 in precedenza previsti,

-          la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche per le attività di discoteche, sale da ballo, night club, e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Tale disposizione vieta il ricorso alle prestazioni occasionali per le imprese agricole ed introduce per il biennio 2023-2024, un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali: cd. contratto per l’impiego occasionale di manodopera agricola.

Congedo parentale – art. 1 comma 359

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, che hanno terminato il congedo di maternità o paternità entro il 31.12.2022, la normativa prevede che un mese di congedo parentale da fruire entro il 6° anno di vita del bambino, ovvero entro il 6° anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, sia indennizzato all’80% invece che al 30%.

Lavoro agile per lavoratori fragili – art. 1 comma 306

Fino al 31.03.2023, per i lavoratori cd. Fragili, di cui al DM 4 febbraio 2022, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, come definite nei CCNL di categoria vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione. Resta ferma ovviamente l’applicazione delle norme vigenti nel CCNL applicato, laddove più favorevoli.

Assegno unico universale per i figli a carico. Art. 1 comma 357

Dal 1 gennaio 2023:

-          la misura dell’assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferire ad un anno, oppure di età inferiore a tre anni nel caso in cui l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000,00 euro e nel nucleo vi siano almeno 3 figli;

-          si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico.

Vengono poi rese permanenti le maggiorazioni dell’assegno per persone con disabilità previste per il solo 2022. Per effetto delle nuove previsioni, l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari al massimo ad € 175,00 mensili per un ISEE pari o inferiore ad € 15.000,00 è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili. Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di € 85,00 ad un massimo di € 105,00), viene estesa in via permanente a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni. Viene inoltre confermato l’incremento di € 120,00 al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico disabile qualora sussistano entrambe tali condizioni:

-          il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore ad € 25.000,00;

-          sia stato effettivamente percepito nel corso del 2021 l’assegno per il nucleo familiare in presenza di figli minori.

Reddito di cittadinanza -  Art. 1 commi da 313 a 317

Viene ridefinita la disciplina del reddito di cittadinanza prevedendo nel contempo la sua abrogazione a decorrere dal 1 gennaio 2024. In particolare per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:

-           la durata del reddito di cittadinanza è limitata a 7 mensilità; tale riduzione non si applica nei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età.

-           dal 1 gennaio 2023, per i beneficiari tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo ed all’inclusione sociale, è stabilito l’obbligo di frequentare, per sei mesi, un corso di formazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare;

-          l’erogazione del reddito ai beneficiari di età tra i 18 ed i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico viene condizionata alla frequenza di percorsi di istruzione funzionali al suo adempimento;

-          dispone che intervenga sempre la decadenza dal beneficio qualora uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro, anche se perviene nei primi 18 mesi di godimento del beneficio;

-          dispone che la componente del reddito di cittadinanza riconosciuta ai nuclei familiari residenti in abitazione in locazione sia erogata direttamente al locatore dell’immobile che la imputa al pagamento parziale o totale del canone;

-          i Comuni hanno l’obbligo di impiegare nell’ambito di progetti utili alla collettività tutti i percettori di reddito di cittadinanza che sottoscrivono un patto per il lavoro o per l’inclusione sociale e non solo un terzo di essi,

-          prevede che il maggior reddito di lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorra alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di € 3.000,00 lordi.

Quota 103 – art. 1 commi da 283 a 285

Alla quota 103, e quindi al trattamento pensionistico anticipato, può accedere chi, entro il 31.12.2023, ha 62 anni di età ed un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo. I lavoratori, che pur avendo maturato il diritto alla quota 103, rimangono in servizio, possono rinunciare all’accredito contributivo a proprio favore e richiedere al datore di lavoro di corrispondergli il relativo importo. In questo ultimo caso, il datore di lavoro non dovrà più procedere al versamento all’INPS della quota contributiva a carico del lavoratore.

Opzione donna – art. 1 comma 292

E’ stato prorogato per tutto il 2023 il trattamento pensionistico anticipato denominato “Opzione donna” ma si restringe la platea delle beneficiarie. Infatti, è ora previsto in favore delle lavoratrici che abbiano compiuto 60 anni di età, ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di due anni, e che abbiano maturato entro il 31.12.2022 un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e siano in possesso dei seguenti requisiti:

-          assistere al momento della richiesta da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto o 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano decedute o mancanti,

-          avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, riconosciuta dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile,

-          essere lavoratrici licenziate o dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese ed il Made in Italy. In questo ultimo caso il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni.

 

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