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Notiziario Legale Aprile 2019 PDF Stampa E-mail
Sabato 04 Maggio 2019 11:58

STUDIO ROMANO  LEGAL

Contenzioso Tributario

 

ATTI  IMPUGNABILI

(Corte di Cassazione  – Ordinanza n. 5465 del 25.02.2019)

In tema di contenzioso tributario l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 del Decreto legislativo 546/1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche. E’ possibile infatti una interpretazione estensiva delle disposizioni in materia di impugnabilità, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento dell’Amministrazione finanziaria ed in considerazione, altresì, dell’allargamento della giurisdizione tributaria.

Alla luce di tanto, risulta facoltà del contribuente impugnare il diniego del Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive, atteso che lo stesso pur non essendo atto rientrante nelle tipologie elencate dal suddetto articolo 19, risulta tuttavia provvedimento con cui l’Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.

 

NOTIFICA DOPO LA CANCELLAZIONE

( CTR Sicilia -  Sentenza n. 1448/5/2019)

L’atto impositivo notificato ad una società successivamente alla cancellazione dal registro delle Imprese è totalmente inefficace.

Una società estinta non può impugnare alcun atto che le venga notificato. Ma comunque tale atto non può produrre effetto alcuno.

E’ quanto stabilisce la Commissione Tributaria Regionale Sicilia 1448, nell’ ambito di un Giudizio avviato avverso un avviso di accertamento notificato ad una società consortile già cancellata dal Registro delle Imprese.


FABBRICATI COLLABENTI ED IMU

Il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2) non è tassabile ai fini IMU come fabbricato in quanto privo di rendita. Intendesi per fabbricato collabente quello non in grado di produrre reddito, in quanto non agibile, non utilizzabile perchè fatiscente, danneggiato strutturalmente o parzialmente demolito.

Non è tassabile neanche come area edificabile sino al momento in cui l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile, momento a partire dal quale poi l’area sarà soggetta all’ imposta sul fabbricato ricostruito.

 

Sezione  Lavoro

LICENZIAMENTO

(Corte di Cassazione – Sentenza 3186/2019)

E’ illegittimo il licenziamento intimato per soppressione del posto di lavoro, se la cancellazione del posto aziendale è in realtà destinata a prodursi in un secondo momento, per effetto di una programmata fusione societaria.

Il lavoratore va reintegrato.

In questa recente sentenza la Corte di Cassazione afferma che le ragioni invocate dal datore di lavoro a presidio di un licenziamento per esigenze aziendali devono sussistere nel momento in cui viene intimato il recesso.

Risultando dunque invalido il licenziamento intimato per una causa che deve ancora verificarsi.

LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE

(Corte di Cassazione –  Sentenza n. 3147 del  25.02.2019)

Il datore di lavoro può esplicitare o integrare la motivazione del licenziamento del dirigente anche in corso di giudizio, ma sempre nel rispetto del contraddittorio, se la motivazione non  è stata resa al momento del licenziamento o la stessa risulta comunque insufficiente o generica.

Ciò consente al datore di lavoro di non pagare la indennità supplementare prevista dal contratto collettivo nazionale applicato al rapporto dirigenziale o eventualmente stabilita dal Giudice.

Questo quanto emerge dalla recentissima sentenza del Supremo Giudice.

 

CAMBIO DI AZIENDA

(Tribunale di Velletri – Sentenza n .1907/2019)

Il passaggio di un lavoratore da una società ad un’altra operante nel medesimo settore non configura di per sé un atto di concorrenza sleale, né del pari porta a configurare gli estremi di un illecito extracontrattuale a danno dell’ex datore di lavoro.

Ciò a meno che il datore non riesca a dare la prova della sottrazione di informazioni o l’utilizzo di specifiche tecniche di lavoro che diano spessore all’ illecito.

 

Contenzioso Amministrativo

NUOVA CLASS ACTION

(Nuova disciplina prevista Codice Procedura civile)

La nuova disciplina in tema di class action prevista dal Codice di Procedura civile inserisce la possibilità di esperire l’azione giudiziaria in class action a tutti coloro che avanzano un diritto al risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, conseguente alla lesione di diritti individuali omogenei, modificando la disciplina precedente che si riferiva a interessi collettivi.

E’ modificata dunque sia la legittimazione attiva ad agire in quanto è stata allargata la platea dei potenziali ricorrenti, sia il ventaglio degli illeciti contestabili.

Sebbene è stata larga la maggioranza che ha dato il via libera al passaggio dell’azione di classe dal codice del consumo al codice civile, il cambiamento è di sicuro radicale. Nelle intenzioni del legislatore questo cambiamento dovrebbe portare ad un significativo aumento delle azioni collettive. Dal punto di vista dei detrattori questa riforma avrà come unico effetto quello di rendere la strada per ottenere i risarcimento più lunga e complicata.

 

CONTRATTI A TERMINE.

(Corte di Cassazione – Ordinanza n. 31174)

In caso di reiterazione abusiva di contratti a termine alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione il pregiudizio economico subito dal lavoratore non si concretizza e non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto, ma è correlato alla perdita di chance di altre occasioni di lavoro stabile.

Per tale motivo a favore del lavoratore è previsto un risarcimento danno predeterminato tra un minimo ed un massimo, e che esonera il lavoratore dall‘onere della prova.

E’ stabilito infatti che la PA che reiteri contratti a termine, senza le dovute giustificazioni, che peraltro sono da ritenersi nulli perché destinate allo svolgimento di mansioni ordinarie e non temporanee o emergenziali, sia tenuta comunque a corrispondere una indennità oscillante tra 2,5 fino ad un massimo di 12 mensilità.

 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEL PUBBLICO DIPENDENTE

(Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Sentenza n. 32156 del 13.12.2018)

Il funzionario comunale che svolge contemporaneamente l’attività di avvocato versa in una situazione di incompatibilità (di cui all’articolo 53 del Testo unico sul pubblico impiego) tale da giustificare il licenziamento disciplinare.

L’incompatibilità stabilita dal Testo unico su citato si verifica, e pertanto giustifica la sanzione,  anche solo in presenza dell’iscrizione all’albo degli avvocati, da cui è lecito presumere lo svolgimento in concreto della professione forense.

 

Varie

MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI SEPARAZIONE

(Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3206 del 04.02.2019)

Le condizioni economiche di separazione possono essere oggetto di modifica di fronte al verificarsi di circostanze sopravvenute rispetto alla situazione esistente ai tempi di pronuncia della sentenza.

Nel caso specifico trattato dalla Suprema Corte nel corso di un Giudizio che ha portato alla pronuncia n. 3206 la morte del padre che aiutava la ex mogie e la bambina è condizione che giustifica l’aumento dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge.

 

LA PROVA NELL’ERA DIGITALE

(Sentenze varie)

Il gesto apparentemente innocuo di auto scattarsi una fotografia finisce nelle aule dei tribunali. Sotto le lenti dei Giudici le distrazioni dal lavoro, i tradimenti ed anche i finti matrimoni per ottenere la cittadinanza.

L’approccio della Giurisprudenza è quello di considerare i selfie come prove che possono entrare nei processi a vario titolo.

 

OCCUPAZIONE ABUSIVA DI CASE POPOLARI

(Corte di Cassazione – Sentenza 13765 del 29.03.2019)

Nessuna giustificazione o sconto di pena per “tenuità del fatto” se l’occupazione abusiva di una casa popolare permane al momento della condanna. In tal caso infatti non solo si continua a ledere un patrimonio immobiliare pubblico, ma se ne impedisce peraltro l’assegnazione a soggetto più bisognoso.

Questo quanto stabilito dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 13765, emessa nell’ambito di un giudizio nei confronti di una signora, sotto processo per aver occupato arbitrariamente un alloggio di proprietà IACP

 

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