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Notiziario Legale Aprile 2021 PDF Stampa E-mail
Venerdì 30 Aprile 2021 00:00

STUDIO ROMANO  LEGAL

Contenzioso Tributario

 

RIDUZIONE TARI

(Corte di Cassazione – Sentenze n. 3265 – Sentenza n. 22767 - CTR Campania– Sentenza n. 1530/2021)

In materia di TARI, il contribuente ha diritto alla riduzione dell’importo del tributo ove dimostri che l’effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti viene svolto in grave difformità dalle previsione legislative e regolamentari.

Alla luce di tale principio, affermato in più pronunce dalla Suprema Corte, la CTR campana ha accolto l’appello del contribuente, che ha dimostrato, attraverso la produzione di attestazioni rilasciate dal Comune, che il servizio non veniva svolto presso la propria abitazione.

A nulla rileva, inoltre, concludono i giudici, la circostanza che il regolamento della IUC del Comune non prevedeva la riduzione dell’imposta in tali casi,  in quanto trova applicazione il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con riferimento alla TARSU ed estensibile anche alla TARI, secondo cui "va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu" (ord. n. 2767/2019).

Nel caso in questione la Corte ha dunque stabilito a carico del contribuente l’obbligo al pagamento della TARI nella misura del 20% dell'importo richiesto per l'anno oggetto della controversia.

 

ATTI IMPUGNABILI

(Corte di Cassazione – Ordinanza n. 3466/5 del 11.0.2021)

Il contribuente ha la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che lo portano a conoscenza di una ben individuata pretesa tributaria. Non è necessario cioè che tale pretesa assuma la forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente dal D.Lgs. 546/1992.

Il Supremo Giudice ha ribadito che l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) ed in ossequio alle norme in materia di buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.).

Nel caso di specie, il contribuente ricorreva contro la decisione dei giudici di appello, che avevano ritenuto l'impugnazione della comunicazione prevista dall'art. 36 bis, comma 3, del D.p.r. n. 600 del 1973 non annoverata tra gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992. Gli stessi giudici infatti, evidenziavano che la comunicazione suddetta era da considerarsi un mero invito trasmesso al contribuente per chiarire la sua posizione fiscale e non già una pretesa certa e definitiva.

 

PROVVEDIMENTI DI ANNULLAMENTO PARZIALE

(Corte di Cassazione –Sezione tributaria -  Sentenza n. n. 27286 del 24.10.2019)

Il provvedimento emesso dall’Amministrazione finanziaria in sede di autotutela è autonomamente impugnabile.

Pur non rientrando nel novero di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, se ha portata ampliativa da valutarsi nel caso concreto e rispetto all’originaria pretesa, può essere oggetto di impugnazione.

 

Sezione  Lavoro

ATTIVITA’ LAVORATIVA DURANTE LA CASSA INTEGRAZIONE

(Corte di Cassazione  –  Sentenza n. 3116  del 09.02.2021)

Il lavoratore in cassa integrazione può svolgere un’attività di lavoro autonomo o subordinato, a condizione però che comunichi obbligatoriamente e preventivamente detta circostanza all’INPS, pena la decadenza dal trattamento di integrazione salariale.

La Cassazione ribadisce il principio della parziale cumulabilità tra integrazione salariale ed altre attività remunerate, con conseguente riduzione dell'integrazione salariale in proporzione ai proventi del lavoro svolto.

Tuttavia condizione essenziale per il mantenimento del diritto alla fruizione della cassa integrazione è che l’INPS sia informato preventivamente dell'avvio dell'attività remunerata presso un altro datore di lavoro,  in modo da poter effettuare tutti  i necessari controlli, al fine di evitare che vi sia un indebito arricchimento a scapito delle finanze dello Stato, che come tale può integrare gli estremi del reato di truffa aggravata.



PRESUNZIONE DI GRATUITA’

(Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20904 del  30.9.2020)

La prestazione lavorativa del coniuge in azienda si presume a titolo gratuito, fino a prova contraria. Questo il contenuto dell’Ordinanza della Suprema Corte n. 20904 del 2020.

Tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa. Ciò significa che per superare tale presunzione, è necessario fornire la prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione, tra i quali, soprattutto, l’assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e l’onerosità.


LICEITA’ DEL LICENZIAMENTO

(Corte di Cassazione – Sez. lavoro – Sentenza n. 7566 del 27.03.2020)

Deve ritenersi legittimo il licenziamento del lavoratore che, dopo essersi assentato per una lunga malattia, si è messo in ferie senza alcun giustificato motivo e in totale autonomia.

Il prestatore di lavoro è obbligato a presentarsi nuovamente sul posto di lavoro una volta terminato il periodo di malattia, affinché il datore di lavoro sia messo in condizioni di svolgere la visita medica di

controllo e valutare una diversa collocazione del lavoratore nonché l’attribuzione di diverse mansioni, considerata l’assenza prolungata dal luogo di lavoro.

Il prestatore di lavoro non è giustificato se non si presenta sul posto di lavoro una volta terminato il periodo di malattia. Non può, infatti, in autonomia sostituire alla malattia la fruizione delle ferie maturate e non godute; soprattutto se il fine è quello di interrompere il decorso del periodo di malattia.

In Conclusione, la Corte di Cassazione nell’enunciare tali principi conferma l’evoluzione della giurisprudenza in questo ambito. Ha dato ragione ai giudici di merito perchè questi avevano ritenuto il comportamento del datore di lavoro corretto! Sulla base del fatto che il lavoratore, nonostante gli avvisi ricevuti, non aveva provveduto a fare la richiesta di conversione della malattia in ferie.

 

Contenzioso Amministrativo

OFFERTA ANOMALA

(TAR Salerno  –Sez. I - Sentenza n. 697 del 16 marzo  2021)

La verifica facoltativa dell’anomalia di un’ offerta presentata nell’ambito di una gara pubblica configura una potestà discrezionale, che non richiede particolari forme sacramentali, essendo necessario solo che siano espressamente individuati gli indicatori che facciano ritenere l’opportunità di procedere a tale verifica.

Quindi la verifica facoltativa, rispetto a quella obbligatoria, è caratterizzata da una più ampia discrezionalità che si estende anche all’an della verifica stessa, ovvero alla sua opportunità.

Nelle gare di appalto spetta al RUP, quale dominus della gara, la competenza nel sub-procedimento di verifica di anomalia.

Su richiesta della stazione appaltante il concorrente ha un termine, che non può essere inferiore ai 15 giorni, per presentare spiegazioni. E’ eliminato dunque l'obbligo di contraddittorio orale, previsto precedentemente,  ed è individuata una struttura monofasica e semplificata del procedimento.

 

OBBLIGO DI PROVVEDIMENTO

(TAR Lazio  –  Sentenza n. 911 del 25.01.2021)

In presenza di formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche laddove ritenga che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

Il legislatore prescrive che la P.A. non rimanga inerte di fronte alle istanze dei privati e che debba in ogni caso rispondere, nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento e trasparenza, eccetto i casi di  palese pretestuosità.

Nello specifico, il Tar Lazio, nella sentenza n. 911 del 25 gennaio 2021, affrontando il tema dei poteri di vigilanza dell’Amministrazione in materia edilizia e della relativa inerzia a fronte di un’istanza di attivazione da parte di un privato, distingue tra poteri repressivo/sanzionatori e poteri di accertamento di eventuali abusi edilizi: questi ultimi devono comunque essere esercitati e l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento di verifica, anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.

 

ILLECITO PROFESSIONALE

(Consiglio di Stato – Sentenza n. 7685 del 04.12.2020)

L’illecito anticoncorrenziale sanzionato dall’Antitrust costituisce grave illecito professionale e va dichiarato in sede di gara di appalto.. Tanto ha affermato il Consiglio di Stato nella sentenza n.7685, confermando la posizione della giurisprudenza  della Corte di Giustizia UE.

Gli illeciti anticoncorrenziali possono costituire gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente dalla gara. Pertanto, il concorrente che sia incorso in una sanzione per illecito anticoncorrenziale è tenuto a dichiararlo nella procedura di gara, al fine di consentire alla stazione appaltante di operare le valutazioni di competenza in ordine alla sua integrità ed affidabilità.

Non rileva la circostanza che gli illeciti siano avvenuti in precedenza.

 

Varie

STALKING

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 12041/2021)

Il reato di atti persecutori deve concretizzarsi sempre in una serie di condotte, reiterate, moleste e minacciose in grado di creare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o di ingenerare la convinzione di essere in pericolo o in grado di alterare le proprie abitudini di vita.

Non può quindi parlarsi di stalking nel caso di condotta concretizzantesi in un solo comportamento, ancorchè illegittimo.

 

INTERESSE PUBBLICO ALLA DIFFUSIONE DI UNA NOTIZIA

(Corte di Cassazione – Ordinanza n. 4477 del 19.02.2021)

L’interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni che giustificano l’esercizio del diritto di cronaca, non rileva ai fini della legittimità della pubblicazione delle immagini delle persone coinvolte nella vicenda narrata.

In questo caso è necessario accertare uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti, oppure il loro consenso o le altre condizioni eccezionali previste dall’ordinamento giuridico.

Nel caso specifico, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito da una minore in stato vegetativo, che in occasione di un articolo pubblicato su talune testate giornalistiche, era apparsa ritratta insieme ad un noto calciatore che si era appositamente recato in ospedale per farle visita.

 

LEGGE 104 E DIRITTO AL TRASFERIMENTO

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 704 del  18.01.20121)

Per disposizione della legge 104/1992 il lavoratore ha diritto ad essere trasferito ad una sede più vicina al domicilio del parente portatore di handicap grave.

Con recente sentenza la Corte di Cassazione si è espressa in materia, statuendo un limite a tale diritto.  Stabilisce infatti che il trasferimento del lavoratore ad altra sede comunque non può e non deve tradursi in un danno per l’azienda.

Non deve cioè ledere “in maniera significativa le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro, traducendosi in un danno per l’attività“.

In sede di eventuale giudizio spetterà al datore di lavoro dare prova  della sussistenza di tali condizioni ostative.

 

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