Notiziario Legale Aprile 2023 Stampa
Martedì 02 Maggio 2023 09:32

STUDIO ROMANO  LEGAL

Contenzioso Tributario

 

TARDIVITA’ DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

(Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio–  Sentenza n. 2747/19 del  28.02.2023)

Se la parte contro cui è notificato un ricorso non rispetta il termine di costituzione in giudizio, previsto dal Decreto legislativo 546/92, non viene sanzionato con la inammissibilità della costituzione.

La scadenza del termine previsto dalla legge rende vana solo la produzione documentale. I documenti depositati dopo i termini previsti dalla legge per costituirsi non saranno oggetto di valutazione da parte del Giudice.

Tale principio è deducibile dall’articolo 23 D.Lgs 546/92 che non prevede la sanzione dell’inammissibilità in caso di costituzione tardiva (previsto invece per l’eventualità della costituzione tardiva del ricorrente dal precedente articolo 22) ed altresì dall’esigenza di salvaguardare il diritto di difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione.

Nel caso specifico i giudici hanno consentito alla parte resistente, costituitasi tardivamente, di svolgere solo difese orali in pubblica udienza.

CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI

(Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado Toscana -  Sentenza n. 80/2 del 31.01.2023)

Per individuare la categoria da attribuire ad un’unità immobiliare si deve osservare l’ordinamento catastale a prescindere dalla normativa urbanistico edilizia.

Più sentenze della Cassazione hanno affermato la piena autonomia ed indipendenza della disciplina catastale rispetto a quella urbanistica relativamente al classamento degli immobili. E questo principio è coerente con l’articolo 53 della Costituzione il quale stabilisce che per accertare il presupposto della

tassazione, bisogna fare riferimento alle caratteristiche costruttive e tipologiche del bene, così come sono definite dalle norme catastali.

Sulla base di tale postulato i giudici di II grado della Corte di Giustizia Tributaria Toscana, nella recente sentenza n. 80, accoglievano l’appello della Agenzia delle Entrate che aveva contestato una errata attribuzione di categoria catastale ad un immobile in quanto per la stessa non era stata applicata la norma catastale di riferimento.

ESENZIONE IMU

(Corte Giustizia tributaria di I Grado Di Napoli – Sentenza n. 1886/4 del 08.02.2023)

L’esenzione IMU prevista per gli alloggi sociali (Legge 147/2012) si estende anche alle unità immobiliari adibite ad uso residenziale locate permanentemente, che hanno lo scopo di salvaguardia della coesione sociale, riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati non in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Questa funzione di interesse generale giustifica l’agevolazione.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso dell’ente proprietario di alcuni immobili appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, locati come abitazione principale agli assegnatari.

Nella stessa sentenza è stato evidenziato che non è riconosciuta l’esenzione IMU per gli immobili diversi da quelli di categoria A. In tale caso mancherebbe il requisito intrinseco della natura alloggiativa e non vi è alcun vincolo pertinenziale con gli immobili di categoria A.

 

 

Sezione  Lavoro

RECESSO DA CONTRATTO A PROGETTO

(Tribunale di Roma – Sentenza n. 9037 del 27.12.2022)

E’ discriminatorio il recesso da contratto di lavoro a progetto per ragioni legate allo stato di donna transessuale della contraente.

A nulla vale la tesi secondo cui l’istituto sapeva della transessualità, poiché, come affermano i Giudici, il recesso poteva essere stato indotto da pressioni esterne. L’istituto veniva condannato al ristoro del danno in misura pari ai compensi che sarebbero maturati sino alla scadenza del contratto di collaborazione.

Questo il dettato della sentenza del Tribunale di Roma a tutela dei diritti della lavoratrice che era stata assunta anche in ragione della sua identità sessuale, vista dall’istituto come elemento arricchente e poi dallo stesso allontanata, per ragioni non specificate.

RIPOSO GIORNALIERO E RIPOSO SETTIMANALE

Corte di Giustizia Europea – Sentenza C 477/21 del 02.03.2023)

Ogni lavoratore deve sempre beneficiare di un riposo giornaliero indipendentemente dal fatto che tale periodo di riposo sia seguito da un periodo di servizio o da uno di riposo settimanale.

Il periodo di riposo giornaliero non può essere assorbito dal periodo di riposo settimanale.

Questo quanto asserito dalla Corte di Giustizia Europea che rileva, preliminarmente, che i periodi di riposo giornaliero e settimanale costituiscono due diritti autonomi con obiettivi diversi.
Il riposo giornaliero, infatti, consente al dipendente di sottrarsi al suo ambiente di lavoro per un determinato numero di ore che devono essere consecutive e devono seguire direttamente un periodo di servizio.
Il secondo, invece, consente al dipendente di riposarsi nell’arco di ogni sette giorni.

Il riposo giornaliero non è assorbito da quello settimanale anche nel caso in cui lo segue o lo precede. Se fosse assorbito il dipendente perderebbe il riposo giornaliero beneficiando solo di quello settimanale.

La Direttiva CEE n. 2003/88 non fissa un limite periodico ma precisa espressamente che tale periodo deve aggiungersi a quello collegato al riposo giornaliero.

LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO

(Corte di Cassazione – Ordinanza n. 9453 del 06.04.2023)

Il licenziamento per scarso rendimento è una fattispecie di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Rientra nel campo dei recessi per giustificato motivo soggettivo.

In questi casi, in sede di giudizio, al datore di lavoro spetta l’onere della prova che consiste nel dimostrare il mancato raggiungimento del risultato atteso, nonché la sua oggettiva esigibilità. Inoltre il datore di lavoro deve provare che il mancato raggiungimento del risultato atteso ed esigibile derivi da colpevole, negligente inadempimento del lavoratore rispetto agli obblighi contrattuali nell’espletamento della sua normale prestazione.

Tale prova può essere data, così come precisato dai Giudici, mediante comparazione dei dati relativi all’attività del lavoratore e quelli relativi all’analoga attività dei colleghi in posizione similare.

 

Contenzioso Amministrativo

IMPUGNAZIONE DELLA SANATORIA EDILIZIA

(Consiglio di Stato – Sez. IV – Sentenza  n 4173 del 26.04.2023)

In caso di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio è necessario che il Giudice accerti, anche d’Ufficio, la sussistenza di ambedue le condizioni dell’azione ed ovvero la legittimazione ad agire e l’interesse ad agire, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’ atto impugnato

Ora, il criterio della vicinitas, ovvero la circostanza per la quale l’immobile del ricorrente confina con il terreno oggetto di causa per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, ovvero lo “stabile collegamento” con l’area interessata, non è idoneo a fondare da solo la condizione dell’interesse ad agire.

Nel caso specifico la sentenza del Consiglio di Stato è andata a ribaltare la statuizione di primo grado.

 

CUMULO ALLA RINFUSA

(TAR Napoli  – Sez. I -  Sentenza n. 2390  del 19.04.2023)

Nelle gare d’appalto è il consorzio stabile ad assumere la qualifica di concorrente e contraente e, per l’effetto, a dover dimostrare il possesso dei relativi requisiti per la partecipazione a gara di appalto.

Tale onere non spetta quindi a ciascuna delle singole imprese sue consorziate.

Il TAR ha voluto con questa pronuncia dare continuità all’orientamento che reputa ammissibile il cumulo alla rinfusa ritenendo che, nel caso di specie, non sussistesse alcun difetto di qualificazione del Consorzio stabile, in possesso di tutte le iscrizioni SOA necessarie alla esecuzione dell’appalto.

Il meccanismo del c.d. “cumulo alla rinfusa”, ammesso dalla giurisprudenza prevalente, consiste nella sommatoria dei requisiti di tutte le consorziate in capo al consorzio e nella conseguente possibilità per il consorzio di spendere detti requisiti anche a vantaggio di consorziate che ne siano singolarmente prive.

 

FAVOR PARTECIPATIONIS

(TAR Lazio – Sentenza n. 71510 del 23.04.2023)

Se esistono due diverse possibili interpretazioni della legge speciale applicabile ad una gara di appalto, entrambe astrattamente compatibili con il significato letterale della legge, va privilegiata l’interpretazione tra le due che meglio tutela il principio del favor partecipationis.

Per favor partecipationis si intende il principio in forza del quale in caso di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta interpretativa che  consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti. (In materia Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1698 del 9 marzo 2022, o sentenza n .5828 del 23 agosto 2019)

Dunque, così come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito, la legge speciale applicabile in una gara di appalto va interpretata sempre secondo criteri di proporzionalità, ragionevolezza e nel rispetto del favor partecipationis.

 

Varie

ACCERTAMENTO PATERNITA’ NATURALE

(Corte di Cassazione –– Sez. civile – Ordinanza n. 6929 del 8.03.2023)

Nell’ambito del giudizio proposto per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto del presunto padre di sottoporsi al test ematologico costituisce comportamento valutabile dal giudice in base all’articolo 116 del codice di procedura civile, che recita che il giudice può desumere argomenti di prova anche “dal rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate”

A tale comportamento omissivo la Cassazione da un valore indiziario estremamente elevato da consentire esso solo di ritenere fondata la domanda.

 

ASSEGNO DIVORZILE

(Corte di Cassazione –– Ordinanza n. 6515 del 023.03.2023)

Nel determinare l’ammontare dell’assegno divorzile, dunque nel valutare il reddito netto del soggetto a carico del quale è richiesto, quando questi sia un dipendente, non vanno prese in considerazione le ritenute fiscali e contributive operate sulla sua busta paga.

Il rilievo da attribuire alle altre trattenute, eventualmente effettuate dal datore di lavoro, può variare in base al loro specifico titolo ed il Giudice deve valutarne sempre il grado di necessità.

Questa pronuncia si discosta dalla tendenza generale della giurisprudenza a non riconoscere rilievo ad alcune trattenute su busta paga derivanti da atti dispositivi del lavoratore, come la cessione del quinto o un prestito richiesto da lavoratore, che si differenziano dalle trattenute fiscali e contributive in quanto queste prescindono totalmente dalla volontà dell’obbligato.