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Home Area Legale Agende Legali Notiziario Legale Febbraio 2023
Notiziario Legale Febbraio 2023 PDF Stampa E-mail
Mercoledì 01 Marzo 2023 14:58

 

STUDIO ROMANO  LEGAL

Contenzioso Tributario

IVA AGEVOLATA

(Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania – Sentenza n.7961/1 del 19.12.2022)

Le attività di trasporto con finalità turistico-ricreative godono di un regime di esenzione IVA, come le attività di trasporto dei passeggeri

L’agevolazione è prevista dall’articolo 36bis del Decreto Legge 50/2022, definito Decreto Aiuti, convertito nella Legge 91/2022 che dispone che l’esenzione si applica “anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative, indipendentemente dalla tipologia del soggetto

che le rende, sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi”.

A questa norma il legislatore attribuisce espressamente la qualificazione di disposizione di interpretazione autentica, quindi applicabile in via retroattiva anche ad un caso di accertamento nei confronti di una società di trasporto esercente attività di trasporto passeggeri attraverso piccole imbarcazioni a remi.

 

OPPONIBILITA’ DEL GIUDICATO ESTERNO

(Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado Puglia -  Sentenza n. n. 129/26 del 23.01.2023)

Nel processo tributario, in caso di giudizio avente ad oggetto imposta frazionata in più anni, il giudicato emesso per un’annualità coinvolge anche le altre annualità solo se la questione è identica in ogni suo aspetto. Qualora si abbiano accertamenti su più annualità, si deve valutare caso per caso se il giudicato emesso con riferimento ad una annualità si estende anche alle altre, oggetto di separato giudizio, in quanto è necessario per questa estensione che si verifichino identiche circostanze di fatto. Laddove invece il giudicato faccia riferimento ad una situazione fattuale riferita solo ad uno specifico periodo di imposta non può estendere i propri effetti automaticamente ad altra annualità, anche se sono coinvolti tratti storici comuni.

 

INDENNITA’ DI NATURA RISARCITORIA

(Corte Giustizia tributaria di II Grado del Lazio – Sentenza n. 394/1 del 26.01.2023)

L’indennità riconosciuta dal Giudice del lavoro al lavoratore, nell’ambito di un giudizio per indebita reiterazione di contratti a tempo determinato, non è assoggettabile a tassazione poiché ha natura risarcitoria.

E’ questo il principio affermato dai Giudici della Corte di giustizia del Lazio che evidenziano, nella recentissima sentenza n. 3941, che l’indennità riconosciuta al lavoratore in caso di indebito comportamento del datore di lavoro non ha funzione sostitutiva della retribuzione mancata, anche se a questa è commisurata, e dunque non può essere oggetto di imposizione fiscale.

L’indennità è giustificata dalla perdita di chance subita dal lavoratore a causa del comportamento illecito del datore di lavoro.

Sulla base di queste conclusioni, nel giudizio specifico il lavoratore ha ottenuto il riconoscimento del diritto al rimborso delle imposte indebitamente trattenute dall’Ente impositore sulle somme corrisposte dal datore di lavoro.

 

Sezione  Lavoro

DANNO TERMINALE E CATASTROFALE

(Corte di Cassazione – Ordinanza n. 36841 del 15.12.2022)

La recente ordinanza della Cassazione n. 36841 contiene importanti novità in tema di infortunio sul lavoro.

L’infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, configura due tipologie di danno ed ovvero il danno biologico, concretizzantesi nella invalidità temporanea totale, ed il danno catastrofale.

Il danno biologico si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso e va a liquidato in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino all’evento morte, sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea.

Il danno catastrofale, concretizzantesi nella sofferenza patita dalla vittima che assiste, con lucidità, allo  spegnersi della propria vita, integra un danno non patrimoniale di natura del tutto particolare. Per questo la sua liquidazione deve affidarsi a un criterio equitativo denominato “puro”, che sebbene sia sempre correlato alle circostanze del caso, riesca a tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello e alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all’enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza.

 

CONGEDO DI PATERNITA’ OBBLIGATORIO

(D.Lgs. 105/2022)

Il Decreto legislativo 105/2022 introduce il nuovo sistema sanzionatorio in materia di congedo familiare, con lo scopo di migliorare l’equilibrio tra l’attività lavorativa e professionale e la vita familiare dei genitori e dei caregiver familiari (prestatori di assistenza).

Una delle novità più interessanti introdotte dal predetto Decreto è il congedo parentale obbligatorio riconosciuto al padre lavoratore dipendente per un periodo di 10 giorni lavorativi, che diventano 20 in caso di parto plurimo, e con corresponsione di una indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. I giorni di congedo non sono frazionabili ad ore e possono essere fruiti anche in modo non continuativo, nel periodo che va dai 2 mesi precedenti alla data presunta del parto ed i 5 successivi.

Il congedo è usufruibile dal padre anche durante il congedo di maternità fruito dalla madre.

Ancora, con Nota n. 2414/2022, l’Ispettorato Nazionale del lavoro, d’intesa con il Ministero del lavoro, il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta del dipendente di fruire di permessi o congedi, può solo pretendere che sia rispettato il termine del preavviso. In caso di parto anticipato, non può esigere neanche il preavviso.


LAVORO INTERINALE

(Corte di Giustizia Europea )

Un contratto collettivo che prevede per i lavoratori interinali una retribuzione inferiore rispetto a quella riconosciuta ai lavoratori impiegati direttamente deve prevedere vantaggi compensativi. Questo significa che le parti sociali devono accordare ai lavoratori vantaggi in materia di condizioni base di lavoro e d’occupazione tali da compensare la differenza di trattamento che subiscono.

Questo quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia europea in tema di parità di trattamento.

I Giudici europei stabiliscono altresì che è necessario comparare le condizioni di base di lavoro e di occupazione applicabili ai lavoratori  direttamente impiegati nell’impresa con quelle applicabili ai lavoratori somministrati, con lo scopo di determinare se i vantaggi compensativi concessi sono tali da controbilanciare gli effetti della differenza di trattamento.

 

 

Contenzioso Amministrativo

VINCOLO CIMITERIALE

(Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza  n 1338 del 07.02.2023)

Il vincolo cimiteriale è da ritenersi di natura conformativa, ovvero imposto al privato perché la zona è riservata in termini programmatici ad iniziative pubbliche.

Tale vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege ed integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto ed inderogabile, che si impone per sé, ha efficacia diretta indipendentemente dal fatto che venga recepita in strumenti urbanistici e non è sanabile.

 

EFFETTI DELL’AVVISO BONARIO SULLA REGOLARITA’ FISCALE DELL’IMPRESA

(TAR Emilia Romagna  –Sez. II -  Sentenza n..39  del 24.01.2023)

L’avviso bonario con la comunicazione di irregolarità notificato all’impresa risulta atto rilevante per determinare la regolarità della situazione fiscale di una impresa che partecipa ad una gara pubblica.

L’avviso bonario, che fa parte della procedura di liquidazione del tributo, è qualificabile come atto con valenza di “manifestazione compiuta della pretesa tributaria”,(tanto è vero che  è stato considerato autonomamente impugnabile pur non rientrando nell’elenco degli atti di cui al D.Lgs. 546/1992 art. 19) con la conseguenza che esso, poiché evidenzia una pretesa tributaria e la porta nella sfera di conoscenza e di consapevolezza del contribuente, deve essere necessariamente valutato in sede di determinazione della regolarità fiscale di azienda che partecipa a gara di appalto.

 

MURALES

(Consiglio di Stato – Sentenza n. 1289/2023)

La realizzazione di un murales (o dipinto murale) sulla facciata di un palazzo costituisce una trasformazione di detta facciata, giuridicamente identificabile come “manutenzione straordinaria” e come tale necessita di titolo abilitativo edilizio.

Questo quanto affermato dalla sentenza n. 1289/2023 pronunciata dal Consiglio di Stato nella quale è precisato che, poiché la realizzazione di un’opera edilizia, categoria nella quale rientra il dipinto murale, è destinata a permanere nel tempo secondo la volontà del realizzatore o del proprietario dell’immobile, spetterà a questi decidere se e quando rimuoverla, ferma restando la necessità di richiedere preventivamente il rilascio del titolo abilitativo necessario alla trasformazione.

 

Varie

RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

(Corte di Cassazione –– Sentenza n.. 4561 del 14.02.2023)

L’amministratore di condominio non può essere chiamato a rispondere, per il solo fatto di rivestire tale carica, di violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani se all’interno dei contenitori vengano riscontrati rifiuti irregolarmente differenziati.

Per imputare all’amministratore una qualsiasi forma di responsabilità è necessario dimostrare una responsabilità diretta, ovvero che egli stesso abbia materialmente concorso con atti o comportamenti alla commissione delle infrazioni.

 

MANTENIMENTO

(Tribunale di Cosenza – Sez. II  – Sentenza n. 3 del2.01.2023)

Non ha diritto alla reviviscenza del mantenimento da parte del genitore il figlio maggiorenne che perde il lavoro.

Lo svolgimento dell’attività retribuita, anche se prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, è indice della capacità del figlio di procurarsi un’adeguata fonte di reddito e quindi della raggiunta autosufficienza economica.

Per questo motivo, anche se perde il lavoro il figlio non ha diritto a riottenere il mantenimento dal genitore.

 

FALSO INNOCUO

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 5440 del 23.02.2023)

E’ penalmente responsabile chi, per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza o aumentarne l’importo da percepire, rende una dichiarazione falsa.

La Corte di Cassazione, sezione penale, evidenzia che non può qualificarsi come innocua una dichiarazione falsa relativamente a dati ed elementi rilevanti ai fini della determinazione della rata da erogare, come può essere inserire nel proprio nucleo familiare la moglie, con la quale non coabita perché se ne è separato.

Nel caso concreto infatti, il dichiarante veniva considerato penalmente responsabile ex art. 7 Decreto Legge 4/2019 (che prevede per questi casi la reclusione da due a sei anni)

 

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