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Home Area Legale Agende Legali Notiziario Legale Gennaio 2021
Notiziario Legale Gennaio 2021 PDF Stampa E-mail
Giovedì 04 Marzo 2021 11:19

STUDIO ROMANO  LEGAL

Contenzioso Tributario

RETTIFICA DEL VALORE CATASTALE

(CTR Liguria – Sentenza n. 750/4 del 17.12.2020)

In tema di compravendite immobiliari, al fine di accertare maggiori imposte ipotecarie e catastali, è utilizzabile il metodo comparativo purchè, alla base della comparazione, vi siano una pluralità di trasferimenti caratterizzati da analoghe caratteristiche e condizioni. Alla luce di tale principio la CTR ligure ha accolto gli appelli di parte privata e annullato l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio.

Spiegano, infatti, i giudici che il valore di mercato di un immobile risulta aleatorio se ricostruito in base ad una singola compravendita nella quale potrebbero, nei fatti, entrare in gioco le particolari situazioni del venditore o dell’acquirente. Nel caso di specie la rettifica era stata eseguita esclusivamente in base a comparazione con altro immobile ubicato nello stesso stabile e venduto dalla stessa società venditrice.

 

AVVISO DI ACCERTAMENTO SENZA DELEGA

(Corte di Cassazione – Sentenza 20194)

E’ onere del giudice tributario verificare l’esistenza della delega attribuita dal capo ufficio al funzionario per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento. In caso dunque di eccezione del contribuente l’Amministrazione è tenuta a produrre in giudizio la relativa documentazione.

Questo quanto affermato dal Supremo Giudice nella recente sentenza 20194, nella quale viene precisato che se il contribuente solleva una eccezione evidenziando che nell’avviso di accertamento non si ravvisa la delega attribuita dal capo ufficio al funzionario per la sottoscrizione dell’avviso stesso (anche laddove ci fosse la sottoscrizione del capo area controllo) scatta in capo all’Amministrazione l’onere di documentare il proprio potere di firma e in capo al giudice l’obbligo di verificare la documentazione prodotta e di dare adeguata motivazione del controllo effettuato.


DIVIETO DI IUS NOVORUM IN APPELLO

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 5160/2020)

Il processo tributario di appello non permette all’ Amministrazione Finanziaria di dedurre in
secondo grado profili diversi rispetto a quelli indicati nell’avviso di accertamento, così da
mutare i termini della contestazione.

Questo importante principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5160 del 26 febbraio 2020, nella quale il Supremo Giudice ha dichiarato illegittima
l’integrazione in appello dei motivi dell’accertamento attraverso nuove eccezioni, enucleando il seguente principio di diritto: “il divieto di domande nuove previsto all’art. 57,
co. 1, d.lgs. n. 546/1992, trova applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario,
al quale non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse, sotto il
profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo

Da ciò consegue per logica che l’avviso di accertamento deve
contenere specificamente le ragioni della pretesa erariale, atteso che, come detto, è esclusa la possibilità
per l’Ufficio di integrarle successivamente in giudizio.

 

Sezione  Lavoro

OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO

(Corte di Cassazione  –  Sentenza n. 27242 del 1.10.2020)

Il datore di lavoro è penalmente responsabile del decesso del lavoratore sul luogo di lavoro quando e nel caso non abbia fornito le principali regole in materia di sicurezza.

L'obbligo di fornire adeguata formazione ai lavoratori è uno dei principali obblighi gravanti sul datore di lavoro, ed in generale sui soggetti preposti alla sicurezza del lavoro.

Ove egli non adempia a tale fondamentale obbligo, sarà chiamato a rispondere dell'infortunio occorso al lavoratore, laddove l'omessa formazione possa dirsi causalmente legata alla verificazione dell'evento.

La violazione degli obblighi inerenti la formazione e l'informazione dei lavoratori infatti integra un reato permanente, in quanto il pericolo per l'incolumità dei lavoratori permane nel tempo e l'obbligo in capo al datore di lavoro continua nel corso dello svolgimento del rapporto lavorativo fino al momento della concreta formazione impartita o della cessazione del rapporto.

Il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo, ma anche, e soprattutto, controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori.


PRINCIPIO DELLA IMMEDIATEZZA DELLA CONTESTAZIONE

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 15229/2020 – Corte di Cassazione – Sentenza n.12193/2020)

Nel licenziamento per giusta causa, il principio della immediatezza della contestazione dell’addebito deve essere inteso in senso relativo, potendo non essere incompatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo se l’accertamento e la valutazione dei fatti siano molto laboriosi e richiedano uno spazio temporale maggiore.

D’altro canto, altra giurisprudenza afferma che il principio della immediatezza della contestazione non consente all’imprenditore di procrastinare la contestazione in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore.

Insomma, nel valutare l’immediatezza della contestazione occorre tener conto dei contrapposti interessi, del datore di lavoro a non avviare procedimenti senza aver acquisito in dati essenziali della vicenda e del lavoratore a vedersi contestati i fatti in un ragionevole lasso di tempo dalla loro commissione.


MISURE DI PROTEZIONE

(Corte di Cassazione – Sez. lavoro – Ordinanza n. 5255/21 del 21 febbraio 2021)

Sul datore di lavoro pesa l'obbligo di adottare, nell’esercizio dell'impresa, tutte le misure che, avuto riguardo alla particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, siano necessarie a tutelare l'integrità psico-fisica degli stessi.

E’ dunque sempre responsabile per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare i suoi dipendenti anche nell’ipotesi di eventi particolari e non prevedibili. Nel dettaglio, la Corte stabilisce espressamente che l’obbligo dell’imprenditore è quello di predisporre tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psico-fisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale, del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

Un obbligo che attiene anche - e soprattutto - alla predisposizione “di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente, ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio”

Nel caso di specie il dipendente dell’ufficio postale nel corso di una rapina aveva subito notevoli danni perché era stato malmenato in quanto non riusciva a manovrare un dispositivo sotto la minaccia dei rapinatori. A questo proposito i Giudici hanno sottolineato che il dispositivo si era dimostrato in concreto inadeguato, in quanto apribile a comando (e il cassiere era stato violentemente costretto a manovrare in tal senso), come pure le videocamere di ripresa o i pulsanti di allarme remoto, incapaci (anche in astratto) di prevenire o sventare la condotta criminosa.

L’azienda è stata ritenuta responsabile e si è dovuta accollare tutti i danni subiti dal proprio dipendente.

 

Contenzioso Amministrativo

APPALTO DI SERVIZI. RICONOSCIMENTO DI QUALIFICA

(Corte di Cassazione –Sentenza n. 18686/2020)

Se in un contratto di appalto viene previsto l’impiego di personale dotato di determinate professionalità non si genera un diritto in capo ad ogni lavoratore, da lui direttamente azionabile, di vedersi riconosciuta quella particolare qualifica o comunque le relative differenze retributive.

E’ infatti sempre necessario un accertamento di fatto delle mansioni concretamente svolte.

 

SILENZIO ASSENSO INTERNO

(TAR Bologna  –Sez. I - Sentenza n. 153 del 27 Febbraio 2021)

L'istituto del silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni, disciplinato dalla legge 241 del 90 si applica anche ai procedimenti culminanti con l’adozione di atti generali disciplinanti  la materia urbanistica.

Il silenzio assenso tra Pubbliche amministrazioni è una fattispecie di silenzio con valore tipizzato di assenso, che matura tra amministrazioni pubbliche, oppure tra amministrazioni e soggetti gestori di beni o servizi pubblici, alle condizioni ed entro i limiti disegnati dalla specifica disposizione normativa. Per tale motivo viene definito come silenzio-assenso “interno”, ossia che interviene all'interno del modulo procedimentale, oppure quale silenzio-assenso “orizzontale”, in quanto concerne i rapporti tra più amministrazioni o enti pubblici e non involge il rapporto “verticale” con il destinatario del provvedimento.

Attiene ai procedimenti (e decisioni) pluristrutturati, quando all'emanazione di un provvedimento finale partecipino più amministrazioni, ciascuna portatrice di un peculiare interesse pubblico.

Per ragioni letterali, sistematiche e teleologiche, deve ritenersi che tale istituto abbia una portata generalizzata, a prescindere dall'Amministrazione coinvolta o dalla natura del procedimento pluristrutturato preso in esame, risultando applicabile anche ai procedimenti diretti all'adozione di

atti amministrativi generali, incidenti su interessi pubblici sensibili e all'esito di valutazioni discrezionali complesse.

 

DIFFORMITA’ PARZIALE

(Corte di Cassazione  – Sezione penale - Sentenza n. 844/2020)

In materia di abusi edilizi, la realizzazione di un manufatto del tutto nuovo, ancorché innestato su di una preesistente struttura di per sé conforme agli strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche, non integra certamente un’ipotesi di parziale difformità, ma costituisce, viceversa, un intervento in assenza di permesso.

La parziale difformità di un manufatto abusivo implica la sussistenza di un titolo abilitativo descrittivo di uno specifico intervento costruttivo, al quale si pervenga all’esito della fase realizzativa, seppure secondo caratteristiche in parte diverse da quelle fissate a livello progettuale. Per totale difformità si intende invece l’ipotesi di un intervento costruttivo che, considerato complessivamente, renda qualificabile il manufatto come "un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso.

Le scelte sanzionatorie operate dal legislatore in materia  prevedono l’incondizionata demolizione in caso di interventi realizzati "in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali", laddove invece l’ordine di demolizione può non trovare esecuzione per abusi realizzati in parziale difformità "quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità", ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 34, comma 2.

In questo secondo caso si parla di fiscalizzazione dell’abuso, che prevede che il dirigente ovvero il responsabile dell’ufficio comunale competente possa procedere alla determinazione di una sanzione pecuniaria, sostitutiva della eliminazione delle parti realizzate abusivamente, ove la rimozione della porzione abusiva del manufatto realizzato non possa avvenire senza pregiudizio per la restante parte, eseguita in conformità.


Varie

PERMESSI EX LEGE 104

(Corte di Cassazione – Ordinanza n. 20243/2020)

Non è licenziabile il lavoratore portatore di handicap grave che usi i permessi accordatigli dalla legge 104 per finalità non di cura.

I permessi accordati dalla legge 104 al lavoratore portatore di handicap grave, infatti,  hanno l’obiettivo di garantirgli una più agevole integrazione familiare e sociale.

Ciò vuol dire che la loro fruizione non deve necessariamente essere diretta alle esigenze di cura.

I soggetti disabili, proprio perchè svolgono attività lavorativa, sono gravati più di quanto non sia un lavoratore che assista un coniuge o un parente invalido: la fruizione dei permessi non può essere, dunque, vincolata necessariamente allo svolgimento di visite mediche o di altri interventi di cura, essendo - più in generale - preordinata all'obiettivo di ristabilire, l'equilibrio fisico e psicologico necessario per godere di un pieno inserimento nella vita familiare e sociale.


SFRATTO AL CONDUTTORE MOLESTO

(Corte di Cassazione – Sentenza n. 22860/2020)

Nell’ambito di un contratto di locazione, il conduttore è tenuto a servirsi dell’immobile con la diligenza del buon padre di famiglia. Così recita il Codice civile all’articolo 1587.

Secondo la Cassazione, la violazione di questa norma, così come della relativa pattuizione contrattuale, espressa in un comportamento molesto e irrispettoso delle regole condominiali (nel caso specifico rumori molesti ai danni del vicinato e del condominio) può provocare la risoluzione del contratto di locazione nonché lo sfratto del conduttore molesto.


VIRUS ED ASSEGNO DI MANTENIMENTO

(Corte di Cassazione – Sentenza n.10422/2020)

La contrazione delle entrate conseguente al blocco, temporaneo o definitivo, di alcune delle attività lavorative più colpite dall’emergenza sanitaria assilla particolarmente le famiglie separate.

L’eccezionalità del contesto offre tuttavia vie di scampo.

Se un genitore che subisce peggioramento delle condizioni economiche può attivarsi per chiedere la riduzione dell’assegno o addirittura nei casi più gravi la sospensione, potrà certamente farlo il genitore  caduto in miseria per la crisi pandemica.

Tuttavia, in questo caso non basterà addurre l’effetto Covid-19. Il comportamento del genitore che riduce l’assegno al minore potrà essere accettabile e non farlo incorrere in sanzioni penali solo laddove lo stesso riesca a provare l’incolpevole impossibilità di adempiere . Sempre tenendo presente che l’obbligo di contribuire alle esigenze del minore o dell’adulto non autonomo (articolo 30 della Costituzione) può venire meno solo di fronte ad una situazione di incolpevole indigenza. Neanche la disoccupazione  svincola il genitore obbligato se non prova di aver fatto di tutto per ricollocarsi.

 

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