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Home Area Legale Agende Legali Notiziario Legale Marzo 2022
Notiziario Legale Marzo 2022 PDF Stampa E-mail
Venerdì 25 Marzo 2022 11:05

STUDIO ROMANO  LEGAL

Contenzioso Tributario

 

PRINCIPIO DI UNITARIETA’ DELL’ACCERTAMENTO

(CTR Lazio – Sentenza n.. 474 del 02.02.2022)

In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell'unitarietà dell'accertamento.

Tale principio, alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci, comporta l’ obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità del giudizio stesso, eccepibile in ogni stato e grado del giudizio e parimenti rilevabile d'ufficio.

Si configura dunque una ipotesi di litisconsorzio necessario, per realizzare il quale il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio mediante la chiamata in causa dei soggetti interessati entro un termine stabilito a pena di decadenza o mediante intervento volontario. Per soggetti interessati si intendono tutti coloro che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

 

IMU SUGLI IMMOBILI IN REGIME DI COMUNIONE

(CTR Campania   – Sentenza n. 7437/10  del 20.10.2021)

Non è rimborsabile l’IMU pagato su un immobile in comproprietà.

Secondo il dettame della riforma del diritto di famiglia del 1975, la comunione dei beni, in assenza di una specifica dichiarazione contraria, vige come regime ordinario. Pertanto gli immobili acquistati da uno dei coniugi rientrano nel perimetro della comunione, che si estende ipso iure agli acquisti fatti da ciascun partecipante, senza necessità di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento. Alla luce di questo assunto, recentemente affermato dalla Suprema Corte (ord. n. 7872/2021), la CTR campana ha confermato la legittimità del diniego del rimborso IMU da parte del Comune di Napoli, ritenendo dovuto il pagamento dell’imposta sulla scorta della comproprietà dell’immobile tra i coniugi in regime di comunione tacita dei beni. Nel caso specifico, infatti, era presumibile che, in assenza di diversa dichiarazione, i coniugi avevano voluto inserire anche l'immobile oggetto del giudizio nel perimetro dei beni ricadenti nella comunione matrimoniale.

Correttamente quindi il comune di Napoli rigettava la domanda di rimborso dell' IMU versato dal contribuente in quanto titolare del diritto di proprietà sul 50% dell'immobile.

 

VINCOLATIVITA’ DELLA RISPOSTA AD INTERPELLO

(CTP Reggio Emilia -  Sentenza n. del 07.02.2022)

La risposta fornita dalla competente Direzione dell’Agenzia delle Entrate all’interpello del contribuente non impegna questi, che resta libero di determinarsi in senso non conforme; vincolando, al contrario, solo l’Amministrazione. La risposta a interpello vincola ogni organo dell’amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. Gli Uffici non potranno emettere atti di accertamento a contenuto impositivo ed ogni atto dell’amministrazione eventualmente difforme dalla risposta sarà nullo, in merito al singolo caso prospettato nell’interpello e nei confronti del solo contribuente che ha presentato l’istanza.

 

Sezione  Lavoro

DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE “CAREGIVER”

(Legge 104/92- articolo 33 comma 5 – Giurisprudenza varia)

L’art. 33 comma 5 della Legge n. 104/1992 prevede una doppia tutela nei confronti dei lavoratori caregiver.:

- il diritto di scegliere una sede di lavoro ove possibile non troppo distante dal domicilio della persona da assistere

- il diritto a non essere trasferito in una sede diversa senza il proprio consenso.

I lavoratori caregiver sono tutti quei lavoratori, pubblici o privati, che assistono una persona con handicap grave, che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto i sessantacinque anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti).

Molteplici sentenze (tra cui Cassazione, 17 dicembre 2020, n. 29009 e Cass., 12 ottobre 2017, n. 24015) hanno specificato che tale diritto non può subire limitazioni, anche se lo spostamento venisse attuato nell’ambito della medesima unità produttiva.

Lo scopo è bilanciare gli interessi e i diritti della parte datoriale e quelli del dipendente, entrambi aventi rilievo costituzionale, salvaguardando e valorizzando le esigenze di cura e assistenza del familiare del lavoratore, evitando che le stesse possano venire danneggiate dall’ipotetico trasferimento.

In un eventuale giudizio, al datore di lavoro è data la possibilità di dimostrare l’esistenza di specifiche ed effettive esigenze tali da legittimare il trasferimento.

CONTRIBUTI NON VERSATI. GIUDIZIO

(Corte di Cassazione –– Sez. lavoro – Ordinanza n. 29637  del 22.10.2021)

Se un lavoratore agisce in giudizio contro il proprio datore di lavoro per il mancato versamento dei contributi è tenuto a convenire in giudizio anche l’INPS.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è dunque litisconsorte necessario.

In caso contrario, sussisterà un difetto di integrità del contraddittorio ed il processo sarà nullo.

Questo quanto contenuto nell’ordinanza n. 29637, pronunciata dalla Corte di Cassazione in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso in cui un lavoratore chieda la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi evasi relativi alla propria posizione lavorativa, anche l’ente previdenziale destinatario del pagamento deve essere convenuto in giudizio essendo necessario estendere il contraddittorio a tutti i soggetti del rapporto previdenziale.

In mancanza di una delle parti sostanziali del processo, la sentenza potrebbe risultare non idonea a produrre un qualsivoglia effetto nei confronti delle altre parti.

 

OBBLIGO DI REPECHAGE

(Corte di Giustizia europea – Sentenza nella causa C-485/20)

Per il lavoratore disabile che sia stato dichiarato inidoneo ad esercitare le mansioni assegnate, vige in capo al datore di lavoro l’obbligo di repechage, ovvero di ripescaggio.

L’obbligo di repêchage consiste nell’obbligo previsto a carico del datore di lavoro di valutare tutte le possibilità di ricollocazione all’interno dell’azienda del lavoratore, prima di procedere al licenziamento.

Il datore di lavoro che sia costretto a comunicare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamento  individuale, ha l’onere di verificare e provare se sussistano o meno posizioni in azienda, anche inferiori in cui collocare il lavoratore. Il licenziamento deve essere cioè l’ultima ratio.

Il lavoratore disabile ha diritto ad essere assegnato ad un altro posto per il quale ha le competenze, la capacità e la disponibilità richiesta, a patto che la ricerca del nuovo posto non imponga al datore di lavoro un onere sproporzionato.

 

Contenzioso Amministrativo

PERMESSO DI COSTRUIRE

( Consiglio di Stato – Sez.IV -   Sentenza n.1827 del 15.03.2022)

Il permesso di costruire può essere rilasciato al proprietario dell’immobile, ed a chiunque abbia titolo per richiederlo, intendendo con tale espressione chi abbia una legittima disponibilità dell’area, in base ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo di natura obbligatoria, purché con il consenso del proprietario.

L’onere di verifica del Comune sulla legittimazione a richiedere il permesso di costruire assume connotati differenti a seconda che la legittimazione si fondi sulla titolarità di un diritto reale, o attenga ad una disponibilità del bene a titolo diverso. In tale ultimo caso l’Amministrazione è tenuta ad accertare la sussistenza del consenso del proprietario, e se questa difettasse, non potrebbe procedere al rilascio del permesso di costruire.

Ciò comporta, per un verso, che chi richiede il titolo autorizzatorio edilizio deve dare prova della propria legittimazione all’istanza, e  per altro verso, che è onere del Comune ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fondi una relazione tra soggetto e bene oggetto dell’intervento, e che dunque possa renderlo destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio. Tale verifica, tuttavia, deve compiersi secondo un criterio di ragionevolezza e secondo dati di comune esperienza. Per cui, se l’Amministrazione viene a conoscenza dell’esistenza di contestazioni sul diritto di richiedere il titolo abilitativo, deve compiere le necessarie indagini istruttorie per verificare la fondatezza delle contestazioni.

 

IL PRINCIPIO DI IMMODIFICABILITA’ DEL CONTRATTO

(TAR Firenze  –  Sentenza n. 228 del 25.02.2022)

Dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice e l’aggiudicatario non possono apportare alle disposizioni di tale appalto modifiche tali che tali disposizioni presentino caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dell’appalto iniziale. Necessario è infatti, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE, sez. VIII, nella sentenza del 7 settembre 2016, in C. 549-14, che siano rispettati il principio di parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza.

Si può parlare di modifiche sostanziali nei casi in cui queste hanno l’effetto

a) di estendere l’appalto, in modo considerevole, ad elementi non previsti;

b) di alterare l’equilibrio economico contrattuale in favore dell’aggiudicatario;

c) di rimettere in discussione l’aggiudicazione dell’appalto.

I principi affermati dalla Corte di Giustizia hanno trovato attuazione nelle direttive e poi nella disciplina interna prevista dal codice dei contratti pubblici. La disciplina dei contratti pubblici art. 106 ha fra l’altro esemplificato le modifiche sostanziali che non possono essere apportate in quanto incompatibili con la trasparenza e la par condicio ed ha ammesso, in via generale, quelle modifiche il cui valore resti al di sotto del 10% salvo che alterino la natura complessiva del contratto.

 

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

(Corte di Cassazione –Sez. II - Ordinanza n.  4076 del 09.02.2022)

Nel contratto di appalto di un'opera, posto che la legge non dispone quale delle parti contrattuali è tenuta a redigere il progetto, risultano decisive le specifiche pattuizioni negoziali.

Tali pattuizioni possono essere basate anche su un preventivo predisposto dall'appaltatore, nel quale sono indicati specificatamente i lavori da eseguire che sia accettato  incondizionatamente dal committente.

 

Si forma, in questo modo, un valido ed efficace accordo contrattuale (Cass. n. 7556/1986 e, più recentemente, Cass. n. 5734/2019).

In generale, dunque, l'appaltatore può rispondere delle difformità e dei vizi dell'opera soltanto se essi derivino dalle prestazioni specificamente previste nell’accordo tra le parti, prestazioni che devono ritenersi corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente, il quale può inserire ulteriori interventi nel contratto di appalto solo se prima li richiede all'appaltatore, ricontrattando le conseguenti pattuizioni da concordare in via ulteriore.

 

Varie

ADOZIONI IN CASI PARTICOLARI

(Corte Costituzionale –– Comunicato del 24.02.2022)

La Corte costituzionale, riunita in Camera di consiglio, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune norme in materia di adozioni “in casi particolari”, nella parte in cui prevedono che “l’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante

 

Secondo la Corte il mancato riconoscimento dei rapporti civili con i parenti dell’adottante discrimina il bambino adottato rispetto agli altri figli, privandolo di relazioni giuridiche che contribuiscono a formare la sua identità e a consolidare la sua dimensione personale e patrimoniale.

L’adozione “in casi particolari” riguarda bambini orfani, anche con disabilità, bambini che già vivono con il coniuge del genitore biologico e bambini non altrimenti adottabili.

INFORTUNIO A SCUOLA.

(Corte di Cassazione – Sezione civile – Sentenza n. 7410/2021)

L’alunno che cade dalle scale a scuola ha diritto ad essere risarcito anche se non riesce a dimostrare come sono andati i fatti.

La parte danneggiata deve dimostrare il fatto storico, ed ovvero lesione, verifica medico – legale,  individuazione del tempo e del luogo  in cui il sinistro si è verificato.

Risulta essere a carico dell’istituto scolastico la prova di aver vigilato e predisposto le misure organizzative necessarie a scongiurare pericoli e danni.

In casi come questo è infatti ravvisabile un inadempimento dell’istituto scolastico all’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni minori affidati agli insegnanti, in quanto l’alunno permanga nella situazione di affidamento, e dunque, nella sfera di controllo dell’ente obbligato al controllo. Tale circostanza è presunta finchè l’allievo si trattiene entro il plesso scolastico nelle sue pertinenze.

 

AGEVOLAZIONI BOLLO AUTO

(CTR Veneto – Sezione Collegio 3 – Sentenza n.81 del 18.01.2022)

In tema di agevolazioni relative alla tassa automobilistica (ovvero esclusione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale per i motoveicoli e gli autoveicoli) l’esenzione prevista per i veicoli destinati al trasporto del disabile deve essere interpretata alla luce della finalità obiettiva e specifica del veicolo. Ovvero, se il veicolo è destinato al trasporto di un soggetto disabile, si concretizza la condizione per l’applicazione dell’agevolazione.

Così si è espressa la CTR veneta in un caso in cui il veicolo non risultava intestato al disabile ma a un suo familiare. Tale circostanza, hanno spiegato i giudici, “non comporta la mancata estensione dell’agevolazione, poiché il veicolo può essere riferito al nucleo familiare del portatore di handicap che lo assiste e supporta. Di conseguenza l’esenzione dal pagamento del bollo auto risulta in pieno diritto del familiare a carico del quale si trova il disabile.”

 

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