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Home Area Legale Agende Legali Notiziario Legale Settembre 2021
Notiziario Legale Settembre 2021 PDF Stampa E-mail
Martedì 28 Settembre 2021 14:53

 

STUDIO ROMANO  LEGAL

Contenzioso Tributario

 

IMU

(CTR Lazio – Sentenza n. 2858/2  del 08.06.2021)

E’ tenuto al pagamento dell’IMU il proprietario cui sia stata sottratta la disponibilità dell’immobile di sua proprietà.

Così ha deciso la CTR Lazio, in linea con le conclusioni prospettate dall’Ufficio.

Spiegano i giudici che la temporanea perdita del possesso dell’immobile per occupazione abusiva non costituisce una sorta di causa atipica di esenzione dal pagamento dell’IMU.

Ai fini tributari, infatti, i soggetti passivi dell'IMU devono essere individuati tra coloro che sono titolari del diritto di proprietà dell'immobile o di altro diritto reale di godimento (diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie).

Le circostanze che possono incidere sulla perdita del possesso da parte di uno dei predetti soggetti non assumono rilievo ai fini tributari, salvo che tale possesso non si sposti in capo ad uno degli altri soggetti appartenenti alla stessa cerchia.

Nel caso di specie, la perdita di possesso dell'immobile da parte del proprietario non è intervenuta a favore di altro soggetto, a sua volta titolare di un diritto reale di godimento, ma di semplici occupanti abusivi.

Certamente, date le dimensioni del fenomeno accaduto e per la rilevanza sociale del problema della carenza abitativa nel territorio comunale, tale questione assume una particolare valenza, che supera il ristretto ambito della giurisdizione tributaria.  Tuttavia, pur restando comprensibili le ragioni di un proprietario cui è stata abusivamente sottratta la disponibilità del proprio immobile, non è possibile riconoscere una sorta di causa atipica di esenzione dal pagamento del tributo.

 

RITRATTABILITA’ DELLA DICHIARAZIONE IRAP IN SEDE CONTENZIOSA

(Corte di Cassazione – Ordinanza  n. 185815/ del 30.06.2021)

Il contribuente che nella dichiarazione dei redditi aveva affermato di essere soggetto IRAP, può successivamente in sede contenziosa dare prova del fatto che la dichiarazione era affetta da un errore di fatto o di diritto e che pertanto il presupposto impositivo (l’autonoma organizzazione) non era sussistente.

La Suprema Corte ha così accolto il ricorso di un professionista che aveva presentato la dichiarazione IRAP ma poi non aveva versato la relativa imposta.

L’orientamento della Corte si fonda sul principio che la dichiarazione dei redditi non è una dichiarazione di volontà, ma una mera dichiarazione di scienza emendabile e ritrattabile, con la conseguenza che il contribuente è sempre ammesso a ritrattare, in sede contenziosa, la propria dichiarazione ed a provare che la stessa era viziata da un errore di fatto o di diritto e che il presupposto impositivo non era sussistente.

La statuizione della Corte, peraltro seguente a precedenti statuizioni del Supremo Giudice (tra cui Corte di Cassazione n. 6239 del 05.03.2020) interviene sulla decisione della CTR per la quale, in sostanza, al contribuente non sarebbe assolutamente consentito ritrattare la propria dichiarazione fiscale, ma solo chiedere il rimborso dell’indebito dopo aver integralmente versato l’imposta.

 

IMPUGNABILITA’ DEL DINIEGO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

(CTR Campania–-  Sentenza n. 5945/1  del 13.07.2021)

Il diniego di autotutela è impugnabile solo a difesa di interessi generali.

E’ quanto stabilito dalla recentissima sentenza dei Giudici della Commissione Tributaria della Regione Campania che, nel rigettare il ricorso del contribuente, hanno precisato che nel processo tributario il sindacato del giudice sul diniego di annullamento in autotutela del provvedimento impositivo, divenuto definitivo, può riguardare soltanto profili di illegittimità del rifiuto ed è consentito solo per ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto.

Alla base di tale decisione i Giudici tributari hanno richiamato una recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20200 del 25/09/2020.

Nel caso di specie, il contribuente fa invece valere un suo interesse particolare, lamentando l’illegittimità del diniego di autotutela, ma in concreto non illustra quali siano le ragioni di interesse generale che avrebbero dovuto giustificare l'adozione del provvedimento domandato, contestando vizi dell'atto impositivo che avrebbe potuto far valere, per tutelare i propri interessi, in sede di impugnazione dell’ atto prima che divenisse definitivo.

 

Sezione  Lavoro

LICENZIAMENTO PER CONDOTTE TENUTE IN PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO

(Tribunale di Pistoia  –  Sentenza n. 14 del 12.01.2021)

E’ legittimo il licenziamento per giusta causa basato su illeciti commessi durante un precedente rapporto di lavoro, a condizione che gli stessi siano emersi successivamente all’assunzione del dipendente.

Questo quanto affermato dal Tribunale di Pistoia con la recente sentenza nella quale viene rilevato preliminarmente che, in materia di licenziamento per giusta causa, non è necessario che il comportamento lesivo dell'affidamento datoriale sia stato tenuto in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro.

Secondo il Giudice tale comportamento può assumere rilievo anche se posto in essere anteriormente all'inizio del rapporto e nello svolgimento di mansioni, diverse da quelle attuali, assegnate da un precedente datore di lavoro a condizione che la condotta sia divenuta palese successivamente e purché, per i caratteri dell'illecito, incida sulla figura morale del lavoratore, o sia previsto dal contratto collettivo quale causa di licenziamento.

Su tali presupposti, il Tribunale di Pistoia ha rigettato il ricorso del dipendente, ritenendo che alcune condotte (tra cui operazioni anomale su un conto corrente costantemente in rosso) tenute in costanza di un precedente rapporto di lavoro costituiscano un gravissimo inadempimento dei più elementari doveri di diligenza bancaria, tanto da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario con l’attuale datore.

LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

(Tribunale di Trento –Ordinanza  n.  del)

Il Tribunale di Trento ha recentemente emesso una ordinanza dalla quale si può desumere che, in ipotesi di quarantena obbligatoria dopo una vacanza all’estero, il lavoratore subordinato si trova innanzi al concreto rischio licenziamento per giusta causa.

La decisione si fonda sull’assunto che la prolungata assenza dal lavoro per via della quarantena violerebbe i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro o azienda, giacchè il lavoratore subordinato, ben conscio della quarantena obbligatoria al rientro dalle ferie, può produrre un grave e oggettivo pregiudizio economico al datore di lavoro.

Per quanto le ferie rappresentino un diritto irrinunciabile e costituzionalmente previsto, l’astensione dal posto di lavoro non può durare più di quanto concordato con l’azienda o datore di lavoro. Ecco perchè se, al ritorno dalle vacanze estive in un paese straniero, un lavoratore alle dipendenze dovesse essere sottoposto a quarantena di 14 giorni, questa ulteriore assenza farebbe scattare il rischio licenziamento.

 

PLAGIO

(Corte di Cassazione – Sez. penale – Sentenza n. 28735 del 23.07.2021)

Un imprenditore che approfitti e sfrutti lo stato di bisogno del proprio dipendente (stato di bisogno che deve essere puntualmente provato) può essere arrestato in flagranza con l’imputazione di reato di plagio ex art. 603 Codice penale.

Secondo i dettami del codice penale infatti tale ipotesi di reato si verificherebbe ogni qual volta i dipendenti si trovino a lavorare senza il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro ed a fronte della corresponsione di retribuzioni sproporzionate e palesemente difformi dalle previsioni contrattuali.

Secondo l’orientamento dei Giudici, in particolare, elementi che dimostrerebbero lo stato di bisogno dei lavoratori sarebbero:

-          Un trattamento economico palesemente sbilanciato rispetto all’orario di lavoro

-          La clandestinità

-          L’omissione dei necessari obblighi infortunistici.

 

Contenzioso Amministrativo

DIRITTI DEI SOGGETTI SUBENTRANTI NEI CONTRATTI BANCARI

(Corte di Cassazione – Sez. I – Sentenza n. 24641 del 13.09.2021)

In tema di contratti bancari la Corte di Cassazione ha affermato che il diritto, previsto dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, per cui il cliente contraente, o colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, può chiedere ed ottenere, a proprie spese,

copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, può essere esercitato in sede giudiziale.

Il Codice di procedura civile infatti prevede all’articolo 210 c.p.c., che il giudice, su istanza di parte, può ordinare a controparte o ad un terzo di esibire in giudizio un documento o altro elemento di cui ritenga necessaria l’acquisizione al processo, ivi compresi gli estratti conto.

La suprema Corte chiarisce che condizione essenziale è che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, non vi ha ottemperato.

 

DANNO DA PERDITA DI CHANCE

( Consiglio di Stato  – Sez. VI -   Sentenza n. 6298  del 13.09.2021)

In sede di azione di risarcimento per perdita di chance nel campo del diritto amministrativo, poiché l’esigenza giurisdizionale è quella di riconoscere all’interessato il controvalore della mera possibilità ‒ già presente nel suo patrimonio ‒ di vedersi aggiudicato un determinato vantaggio, il merito del giudizio di responsabilità deve consistere soltanto nell’accertamento del nesso causale tra la condotta antigiuridica e l’evento lesivo consistente nella perdita della predetta possibilità.

La tecnica probabilistica va quindi impiegata, non per accertare l’esistenza della chance come bene a sé stante, bensì per misurare in modo equitativo il ‘valore’ economico della stessa, in sede di liquidazione del ‘quantum’ risarcibile;

Nel diritto amministrativo la lesione della ‘chance’ viene invocata per riconoscere una forma di tutela nel caso di aspettative andate ‘irrimediabilmente’ deluse a seguito dell’illegittimo espletamento, ovvero del mancato espletamento, di un procedimento amministrativo.

Per raggiungere la soglia dell’«ingiustizia», la ‘chance’ perduta deve essere seria. A tal fine il Giudice deve verificare con estremo rigore che la perdita della possibilità di risultato utile sia effettivamente imputabile alla condotta altrui contraria al diritto e deve appurare che la possibilità di realizzazione del risultato utile rientri nel contenuto protettivo delle norme violate.

 

PUBBLICO IMPIEGO. ASSUNZIONI SENZA CONCORSO

(Corte di Cassazione  – Sentenza n. 19162 del 06.07.2021)

Le assunzioni alle dipendenze della PA senza un formale concorso rappresentano un’eccezione, che deve trovare fondamento in particolari esigenze di interesse pubblico individuate legislativamente.

Il concorso pubblico, infatti, secondo i Giudici di legittimità, costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, anche delle Regioni, pure se a statuto speciale, in quanto costituisce un meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, che si pone a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa.

La possibilità, eccezionale, di derogare per legge al principio del concorso per il reclutamento del personale è prevista dalla Costituzione, articolo 97 ed è ammessa nei soli casi in cui sia maggiormente funzionale al buon andamento dell'amministrazione e corrispondente a straordinarie esigenze d'interesse pubblico, individuate dal legislatore stesso.

 

Varie

INGIURIA E DIFFAMAZIONE NELLE RIUNIONI IN REMOTO

(Corte di Cassazione – Sez. penale – Sentenza n.13252 del 8.04.2021)

La Corte di Cassazione ha affermato che è possibile configurare le ipotesi del reato di ingiuria e del reato di diffamazione anche nell’ambito ed in occasioni di riunioni da remoto.

Nelle riunioni on line cui partecipano più persone è configurabile il reato di ingiuria laddove partecipi anche l’offeso.

Nelle riunioni on line in cui, invece,  comunicazioni offensive orali o scritte vengano indirizzate ad un soggetto assente si parla di reato di diffamazione.

SOSPENSIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

(Corte Costituzionale –  Sentenza n. 126  del  21.06.2021)

E’ legittima la sospensione del reddito di cittadinanza nel caso in cui il beneficiario sia destinatario di una misura cautelare personale.

La finalità assistenziale del sussidio, legata ad un percorso formativo e d’inclusione lavorativa del disoccupato percettore, determina la presenza di specifici obblighi di condotta, la cui violazione fa scattare l’estromissione dal Reddito stesso.

La sospensione della misura scatta perché non è rispettato uno dei requisiti che il legislatore ha fissato per ottenere il contributo economico

 

LOCAZIONE

(Tribunale di Torino –Sentenza n. 4031/2020)

Il Codice civile prevede che il locatore, durante il rapporto di locazione, sia tenuto ad eseguire tutte le riparazioni "necessarie" per il mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il conduttore deve dare avviso al locatore della necessità delle riparazioni che non sono a suo carico, salvo che si tratti di riparazioni urgenti che possono essere eseguite direttamente dal conduttore con diritto al rimborso delle spese sostenute.

Le riparazioni "necessarie" sono quelle che se non effettuate possono incidere in maniera significativa sul godimento della cosa locata. Se il locatore, nonostante l'avviso del conduttore, non provvede alla riparazione richiesta, allora il conduttore può richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, nonché il risarcimento dei danni patiti a causa dell'omessa riparazione.

Il Tribunale di Torino, nella sentenza n. 4031, ha applicato queste disposizioni codicistiche ad un caso di immobile locato invaso di blatte. Il Giudice ha ritenuto che la presenza di blatte sia un “accadimento accidentale” eliminabile attraverso un intervento di disinfestazione, che a parere dei Giudici è riconducibile alla riparazione della cosa locata e pertanto  il locatore ha l’obbligo di provvedervi.

 

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