Fringe benefit: torna il limite fino a 3.000,00 euro |
Lunedì 19 Giugno 2023 10:06 |
Fringe benefit: torna il limite fino a 3.000,00 euro Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), tra le tante novità previste, ripropone in maniera stringente rispetto al 2022 l’aumento della soglia dei fringe benefit esenti a 3.000 euro, ma questa volta soltanto per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Si tratta di una misura prevista per il solo anno 2023, e che trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti con figli a carico; per i lavoratori privi di figli a carico, resta confermata la “canonica” soglia di euro 258,23 annui. Fringe benefit: le novità del decreto Lavoro Dalla lettura della norma, e in attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, emerge pertanto che: - per il solo anno 2023 viene incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passa dal valore ordinario di euro 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono a fiscalmente a carico; - nel maggior importo previsto possono anche essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale; - i datori di lavoro, per dare applicazione alla norma, dovranno dare preventiva informativa alle RSU laddove presenti; - il lavoratore per fruire del bonus “rafforzato” dovrà dichiarare al datore di lavoro di aver diritto e dovrà indicare il codice fiscale dei figli a carico. - per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare “categoria” prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro.
Destinatari L’art. 40 del Decreto Lavoro cita espressamente tra i beneficiari i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono fiscalmente a carico. Si ricorda che l’art. 12, co. 2 del TUIR prevede che si intende a carico il familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni. Si ricorda che l’eventuale innalzamento del limite a 3.000 euro, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale può essere fatto anche ad personam, non essendo quindi previsto il requisito della generalità o categorie omogenee di lavoratori. La norma subordina l’accesso al bonus potenziato al fatto che il lavoratore dichiari al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico.
Beni e servizi da considerare ed escludere per il raggiungimento del limite di esenzione massimo
Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 3.000 euro sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi: - buoni spesa e buoni benzina; - ricariche telefoniche; - buoni acquisto amazon, zalando; - regali e cestini natalizi; - autovettura uso promiscuo; - interessi su prestiti; - polizza rischi extra professionali; - fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora; - pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell’energia elettrica e del gas naturale. Non saranno da considerare nel limite il seguente “paniere” di beni e servizi: - opere e servizi per finalità sociale; - somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione; - somme e servizi e prestazioni per l’assistenza a familiari anziani e/o non autosufficienti; - trasporto pubblico; - assicurazione contro il rischio di non autosufficienza; - servizio mensa/buono pasto; - assistenza sanitaria integrative; - contributi versati alla previdenza complementare..
Come ed entro quando erogare
La norma prevede che il particolare regime di innalzamento a 3.000 euro trova applicazione esclusivamente all’anno di imposta 2023. L’art. 51 comma 1 sul reddito da lavoro dipendente, del TUIR, considera percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono. Pertanto, l’eventuale rimborso spese delle utenze domestiche dovrà necessariamente essere effettuato con le competenze erogate entro il 12 gennaio 2024.
Compatibilità con il buono benzina 2023 Per l’anno 2023 il legislatore con il D.L. n. 5/2023 ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina, per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore. L’esenzione prevista su tali somme ha rilevanza esclusivamente fiscale mentre il valore del buono andrà considerato ai fini dell’individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in deroga al principio di armonizzazione tra le due basi imponibili. Si ritiene, ma anche qui il condizionale è d’obbligo, che troverà applicazione anche quest’anno la circ. n. 27/E/2022 con la quale l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il bonus benzina è da considerarsi aggiuntivo al valore dei 3.000 euro, con la conseguenza che il buono non va ad “intaccare” tale limite, quantomeno per la parte fiscale. |