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Obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro PDF Stampa E-mail
Venerdì 24 Settembre 2021 10:24

Obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro

Con il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo vara le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro, sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario e scolastico. Le misure entrano in vigore dal 15 ottobre e sono dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021, data dell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

Soggetti destinatari dell’obbligo

Dal 15 ottobre  chiunque svolga una attività lavorativa,  per poter accedere ai luoghi di lavoro dovrà possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.  L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Non sono inclusi nel novero degli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Oneri di controllo

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto. A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche,  individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass. A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre, giorno dal quale varrà l’efficacia della misura in discorso.

Mancato possesso della certificazione e conseguenze

I lavoratori , privi della certificazione verde Covid-19 , non potranno accedere al luogo di lavoro e saranno  considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione,  senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione eventualmente resasi necessaria, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

 

Violazione degli obblighi e sanzioni

La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita con la  sanzione da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro a carico dei datori di lavoro Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi indicati è  prevista, a carico dei lavoratori, una  sanzione  da 600 a 1.550 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

Modalità operative

E’ necessario installare sul proprio smart-phone l’applicazione “VerificaC 19”, e procedere con la scansione del Qr Code in possesso del lavoratore. Precisiamo che, poiché la scansione determinerà solo la validità o meno del green pass, ma non la sua durata temporale, nel rispetto della Legge sulla Privacy, si consiglia vivamente di effettuare tali controlli periodicamente, per non incorrere in sanzioni.

 

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