mod_vvisit_counterOggi38
mod_vvisit_counterIeri68
mod_vvisit_counterSettimana106
mod_vvisit_counterMese3571
mod_vvisit_counterTotale186709

Home Area Legale Agende Legali Notiziario Legale Gennaio 2023
Notiziario Legale Gennaio 2023 PDF Stampa E-mail
Lunedì 09 Gennaio 2023 14:04

 

STUDIO ROMANO  LEGAL

Contenzioso Tributario

 

NOTIFICA VIA PEC

(CTP Napoli – Sentenza n. 9146/16  del 03.10.2022)

E’ inesistente la notifica della cartella di pagamento mezzo PEC se l’indirizzo di posta elettronica certificata da cui essa proviene non risulta da nessuno dei pubblici elenchi previsti dalla legge.

Secondo quanto stabilito dalla Legge n. 54 del 1994, articolo 3bis, la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi.

In particolare i Giudici sottolineano che l'articolo di legge, ovvero l’articolo 16-ter DL n. 179/2012, che ha previsto che, la notificazione e la comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, avvenga mezzo Posta certificata,  si intendano per pubblici elenchi solo i tre registri IPA, REGINDE e INI-PEC.


AVVISO DI ACCERTAMENTO INTEGRATIVO

(CTR Calabria – Sezione 4 – Sentenza n.3792del 6.12.2022)

E’ valido l’avviso di accertamento integrativo emesso dall’Amministrazione finanziaria quando esso si fondi sulla sopravvenuta conoscenza di indici di ricchezza imponibili che non conosceva al momento della emanazione dell’avviso ordinario.

La facoltà "di integrare o modificare un precedente accertamento è subordinata alla sussistenza di dati connotati da novità, i quali devono essere non soltanto non conosciuti, ma anche non conoscibili dall'amministrazione al momento del precedente accertamento, essendole inibito di valutare differentemente, in un secondo momento, dati e documenti già a disposizione".

Sulla base di questo principio, enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29723/2020, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria ha accolto le ragioni dell’Ufficio.

Sarà ovviamente onere del contribuente provare che i fatti alla base dell’avviso di accertamento integrativo non siano connotati da novità.

CLASSIFICAZIONE CATASTALE AI FINI IMU

(CTP Napoli -  Sentenza n. n. 8578/7 del 13.09.2022)

Un immobile iscritto in catasto come ufficio non può godere dell’esenzione fiscale prima casa, anche se di fatto viene utilizzato come abitazione principale.

Per godere delle agevolazioni, infatti, conta la classificazione catastale, non l’effettiva destinazione d’uso come residenza della famiglia.

Così si è recentemente espressa la Corte Tributaria Provinciale di Napoli, richiamando peraltro una pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 5574/2022, secondo la quale, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale, per cui l’immobile iscritto come “ufficio-studio”, con attribuzione della relativa categoria, A/10, è soggetto all’imposta.

Ne discende che la classificazione catastale prevale anche sull’eventuale prova che l’immobile sia nei fatti la reale sede della residenza di famiglia.

Il contribuente che voglia far valere il diritto all’esenzione ha l’onere di impugnare l’atto di classamento.

 

 

Sezione  Lavoro

MANSIONI INFERIORI

(Corte di Cassazione – Ordinanza n. 30543 del 18.10.2022)

Il lavoratore che sia stato adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle del proprio inquadramento può legittimamente rifiutare lo svolgimento della prestazione.

Lo ha asserito la Cassazione della recente ordinanza n. 30543, precisando preliminarmente che il rifiuto del lavoratore di svolgere compiti aventi contenuto inferiore rispetto al suo inquadramento non rappresenta un comportamento insubordinato tale da scatenare, a priori, una sanzione disciplinare.

Secondo il convincimento dei supremi Giudici infatti il rifiuto del dipendente di svolgere mansioni inferiori risulta legittimo se, da un lato, è proporzionato rispetto alla gravità della condotta datoriale e, dall’altro, è gestito con modalità improntate a buona fede nel bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.

Nel caso concreto infatti la dipendente che aveva rifiutato la prestazione inferiore e quindi era stata licenziata, prima di rifiutare l’esecuzione del compito affidatole aveva ricercato un confronto con i responsabili aziendali per segnalare che le mansioni richieste non rientravano nella sua qualifica, ma anche per trovare una soluzione di tipo organizzativo.

TELECAMERE NASCOSTE SUL POSTO DI LAVORO

(Grande Camera della Corte di Strasburgo –– Sentenza del 17.10.2019)

Il datore di lavoro può installare telecamere nascoste sul luogo di lavoro a condizione che l’installazione sia necessitata dal grave, fondato, sospetto che all’interno dell’azienda vengano commesse gravi irregolarità.

Questo quanto affermato dalla Grande Camera della Corte di Strasburgo relativamente ad una vicenda portata all’attenzione della Corte Europea, riguardo ad un datore di lavoro che aveva avvisato i dipendenti dell’esistenza di alcune telecamere, ma che ne aveva volontariamente nascoste altre, con lo scopo di scovare i responsabili del furto di alcuni prodotti.

La Corte dunque fonda la propria decisione sulle finalità e le motivazione della mancata comunicazione, ovvero il sospetto delle gravi irregolarità e dunque la necessità di tutelare il patrimonio aziendale.

Così, secondo la Grande Camera,  si rispetta e garantisce l’equilibrio tra il rispetto della privacy e l’esigenza datoriale di proteggere i propri beni e assicurare il buon funzionamento dell’attività economica, soprattutto esercitando il proprio potere disciplinare.

DANNO DA USURA PSICO FISICA

(Tribunale di Milano –  Sentenza del 08.08.2022)

Dalla violazione del diritto al riposo ed alle ferie discende un danno da usura psico - fisica, che viene presunto e non abbisogna di allegazione né prova.

Con questa recente pronuncia il Tribunale di Milano aderisce al filone giurisprudenziale secondo cui la violazione del diritto al riposo ed alle ferie, in quanto diritti indisponibili, costituzionalmente tutelati (art. 36 Costituzione: Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi”) provoca al lavoratore ipso iure un danno. Un danno, dunque, che si presume e che il giudice può quantificare in via equitativa utilizzando quale parametro le diposizioni della contrattazione collettiva

 

Contenzioso Amministrativo

ABUSI EDILIZI

(Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza  n 8785 del 17.10.2022)

Le opere edilizie abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesistico devono considerarsi eseguite in totale difformità dalla concessione, se non è stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica.

Ciò avviene anche nel caso in cui le opere realizzate abbiano natura pertinenziale o precaria e dunque siano ordinariamente eseguibili solo con preventiva SCIA.

Questo il contenuto della recente sentenza del Consiglio di Stato che prescrive, in questa circostanza, la sanzione demolitoria.

DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

(Corte Costituzionale  – Sentenza n.. 218 del 2022)

La condotta del soggetto assegnatario di un alloggio di residenza sociale, o la condotta di un componente del suo nucleo familiare, che abbia usato o abbia consentito a terzi  di utilizzare l’alloggio, le pertinenze o le sue parti comuni, per attività illecite che risultino da provvedimenti giudiziari della pubblica sicurezza o della polizia locale, viene sanzionata con la perdita dell’alloggio.

La sanzione della decadenza si fonda sul presupposto che le competenti autorità locali siano informate dell’avvenuta adozione di provvedimenti della pubblica sicurezza, dai quali risulti la commissione di attività illecite.

Il principio, espresso dall’articolo 35 comma 2 legge regionale Umbria n. 15 del 2021, è stato oggetto di giudizio di illegittimità costituzionale conclusosi con la sentenza 218 che ha dichiarato costituzionale l’articolo della legge regionale nella parte in cui colpisce il soggetto assegnatario con la sanzione della perdita dell’alloggio.

ESCLUSIONE DALLA GARA DI APPALTO

(Consiglio di Stato –Sez. III - Sentenza n. 9789 del 8 novembre 2022)

La mancata indicazione nell’offerta di gara della percentuale di sconto offerto (indicazione in numeri e lettere) può essere causa di esclusione dalla gara di appalto.

La carenza dell’indicazione dello sconto offerto è equiparabile alla mancanza di un elemento essenziale, come l’offerta economica, anche nel caso in cui la lex specialis sia silente sul punto. Ancora di più quando, come nel caso specifico, in cui la legge di gara, costituente auto vincolo insuscettibile di essere modificato o disapplicato, prevede espressamente la presenza di determinati elementi nell’offerta presentata.

 

Varie

DIFFAMAZIONE AI DANI DELL’AMMINISTRATORE

(Corte di Cassazione –– Sentenza n.. 12186/2022)

Scatta la condanna per diffamazione ai danni del condomino che con una e-mail indirizzata ad altro condomino insinua la non correttezza dell'operato dell'amministratore dello stabile.

L’invio di mail a contenuto diffamatorio integra una ipotesi di diffamazione aggravata.

Secondo la giurisprudenza più risalente, in tema di diffamazione, la reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé, o con il semplice amor proprio, “ma con il senso della dignità personale in conformità all’opinione del gruppo sociale secondo il particolare contesto storico”

Per integrare il reato di diffamazione, la comunicazione deve contenere l’offesa e la volontà di offendere, animus diffamandi, così come prescritto dall’articolo 595 del Codice penale.

Nel caso specifico oggetto della sentenza, nella mail il condomino utilizzava espressioni tali da insinuare certamente il dubbio circa la correttezza dell’operato dell’amministratore nonché allusioni implicite alla sua inidoneità a ricoprire la carica, nel tentativo di intaccarne stima e reputazione.

MANTENIMENTO DEI NIPOTI

(Corte di Cassazione – Sez. I civile – Ordinanza interlocutoria n. 30368/2022)

I nonni sono gli ascendenti più prossimi che devono provvedere al mantenimento dei minori nel momento in cui i genitori non riescano a farlo.

Così declama la Cassazione nell’ordinanza n. 30368 sottolineando che questo obbligo va inteso nel senso che l’obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori e grava proporzionalmente su tutti glia scendenti di pari grado, indipendentemente da chi sia il genitore che ha creato l’insorgenza dello stato di insufficienza dei mezzi economici

MIGLIORAMENTI ALLA COSA COMUNE

(Corte di Cassazione –Ordinanza n.36389 del 13.12.2022)

Le modificazioni per il miglior godimento della cosa comune possono essere apportate dal singolo condomino a sue spese purchè, come recita il codice civile, della cosa comune non si alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.

Questo quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella recente ordinanza n. 36389 nella quale è evidenziato che, a  differenza delle innovazioni che devono essere deliberate dall’assemblea, le migliorie non hanno bisogno di autorizzazione assembleare a meno che questa non sia imposta da una convenzione contrattuale approvata dai condomini nell’esercizio dell’autonomia privata.

 

Ultime Notizie

Articoli più letti

Ultimi Articoli

Ultimi Documenti


STUDIO ROMANO - PIAZZA VANVITELLI 15, 80129 NAPOLI - P.IVA:05478730632

Powered by

NSS

NonSoloSiti.com WebDesign.

SR