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Home Area Legale Agende Legali Notiziario Legale Settembre 2022
Notiziario Legale Settembre 2022 PDF Stampa E-mail
Martedì 04 Ottobre 2022 10:45

STUDIO ROMANO  LEGAL

Contenzioso Tributario

MATERIALE PROBATORIO RACCOLTO IN SEDE PENALE

(CTR Toscana   – Sentenza n. 867/4 del 04.07.2022 – Corte di Cassazione – Sentenza n. 25632 del 08.07.2021)

Il materiale probatorio raccolto in sede penale può essere utilizzato nel contenzioso tributario, dopo essere stato sottoposto al vaglio critico del giudice.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 25631   8 Luglio 2021.

Su tale fondamento si sono espressi i Giudici della Commissione Tributaria Regionale Toscana a conclusione di un procedimento per fatture emesse a seguito di operazioni inesistenti e mancata presentazione di dichiarazione dei redditi.

I Giudici di secondo grado infatti hanno annullato gli avvisi di accertamento proprio sulla scorta della pronuncia penale di assenza di elementi attestanti il perdurante svolgimento da parte del contribuente dell’attività economica clandestina generatrice dei ricavi alla base delle fatture, nonché la carenza assoluta di prove in merito alla sussistenza dei rapporti intrattenuti con i soggetti destinatari delle stesse.

 

VALENZA DEL VERBALE DEL CONTRADDITTORIO

(Corte di Cassazione – Ordinanza n.6391 del 28.02.2022)

Il verbale redatto nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, che sia stato sottoscritto dal contribuente ed anche dall’Amministrazione finanziaria, costituisce un documento utilizzabile a fini probatori nel giudizio tributario, anche nel caso in cui il procedimento di adesione non si sia perfezionato.

Il mancato perfezionamento della procedura di adesione non fa venir meno la valenza del verbale come documento né la sua riconducibilità alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto.

E’ in tal caso ferma la libertà del giudice di valutare la rilevanza delle circostanze rappresentate nel verbale e la loro attendibilità.

Ciò posto, nel valutare il verbale del contraddittorio, quando possa trarvi elementi utili ai fini della valutazione della fondatezza della documentazione allegata dal contribuente, il giudice non si espone ad alcuna violazione normativa, avendo esercitato il suo potere dovere di valutare una prova secondo il suo prudente apprezzamento.

 

VIOLAZIONI REITERATE

(Corte di Cassazione -  Ordinanza n. 22477/5 del 18.07.2022)

In tema di ICI e di IMU, nel caso in cui il contribuente abbia omesso di versare, per uno stesso immobile, più annualità della stessa imposta (o abbia provveduto ad un versamento insufficiente) e sia stato perciò raggiunto dalla notifica di più accertamenti, identici tra di loro e riferiti a più annualità successive, può essere assoggettato ad una sanzione unitaria.

Il regime della continuazione attenuata, previsto dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, consente l’irrogazione di un'unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo

Qualora l’Amministrazione non abbia provveduto a determinare il cumulo, la sanzione può essere determinata anche dal giudice in sede processuale.

 

Sezione  Lavoro

RIDERS

(Tribunale di Palermo – Sezione Lavoro -  Ordinanza del 18.08.2022)

La società che si occupa di food delivery è tenuta all’adozione delle misure preventive e protettive indicate dall’INAIL per la tutela della sicurezza e della salute del rider impegnato nell’esercizio dell’attività di consegna.

L’ordinanza in oggetto affronta nel dettaglio la gestione dei rischi da caldo estivo.

Attraverso il richiamo a più precedenti giurisprudenziali, in tema di qualificazione del rapporto di lavoro dei riders, la Corte di Cassazione evidenzia che a questa figura si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato tutte le volte in cui la sua prestazione abbia carattere esclusivamente personale e sia svolta in maniera continuativa nel tempo e le modalità di esecuzione della prestazione, anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro, siano organizzate dal committente.

Per questi motivi, ai riders vanno garantite tutte le misure per la tutela della sicurezza e della salute necessarie e dettagliatamente :

- valutazione del rischio specifico connesso alla prestazione,

- formazione ed informazione del lavoratore sui rischi correlati alla sua attività

- consegna di idonei dispositivi di protezione.

Nel caso specifico, alla società veniva intimato di affidare al rider idonei DPI tra cui contenitore termico con acqua potabile, crema solare, integratore di Sali minerali e salviette rinfrescanti.

 

DANNO MORALE AL LAVORATORE

(Corte di Cassazione –– Sez. lavoro Ordinanza n.19621 del 17.06.2022)

In caso in cui un lavoratore abbia svolto la propria prestazione in ambiente insalubre ha diritto a vedersi liquidato un danno morale, anche in assenza di un danno biologico certificato, posta l’autonomia del danno morale rispetto all’esistenza del danno biologico documentato.

La Corte di Cassazione ha rilevato principalmente che il danno morale in questa circostanza sarebbe rappresentato dalla costante paura di ammalarsi. Esso potrebbe essere provato attraverso indizi e presunzioni, in quanto sofferenza interiore che, come tutti i moti dell’animo, è difficilmente accertabile scientificamente.

Dunque, secondo i Giudici di legittimità, attraverso le presunzioni è possibile giungere alla configurazione di un danno consistente nell’offesa alla personalità morale del lavoratore, sottoposto quotidianamente alla paura per la propria salute al punto da alterare le proprie abitudini di vita. Da tale alterazione deriverebbe la lesione morale ai diritti inviolabili della persona, tutelati a livello costituzionale.

Nel caso specifico, il ricorso era stato avviato dagli eredi di un lavoratore al fine di ottenere il risarcimento del danno morale dallo stesso subìto, a causa dell’esposizione all’amianto e ad altri agenti morbigeni, nell’espletamento della prestazione lavorativa.

 

FORMA SCRITTA DEL LICENZIAMENTO

(Corte di Cassazione –  Ordinanza n. 26532 del 08.09.2022)

Non può essere oggetto di prova testimoniale un licenziamento, quando questo non sia stato comminato per iscritto.

In linea con la norma per cui non è consentita la prova testimoniale di un contratto o di un atto unilaterale di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità, con l’Ordinanza n. 26532 la Corte

di Cassazione, annullando un licenziamento che era stato comminato in occasione di una riunione ma senza la consegna di alcuna comunicazione scritta, enuncia il principio di diritto secondo cui il potere attribuito al giudice del lavoro di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, non può riguardare anche il requisito di forma scritta previsto a pena di nullità per la lettera di licenziamento.

Non avendo dunque la società dato prova di aver comminato il licenziamento per iscritto e non essendo ammissibile la testimonianza, la Corte di Cassazione annullava il licenziamento.

 

 

Contenzioso Amministrativo

ESCLUSIONE DA GARA PER ILLECITO PENALE

( TAR Lazio – Sez. III -  Ordinanza n 5918/2022)

E’ legittima l’esclusione da una gara di appalto di una società coinvolta in indagini penali per reati tali da pregiudicarne l’affidabilità e ledere gravemente il rapporto fiduciario con la stazione appaltante.

La sospensione viene comminata dalla Stazione Appaltante nel corso del procedimento di verifica della congruità dell’offerta presentata dalla stazione aggiudicatrice,  in applicazione dell’articolo 80, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. 50/2016, per grave illecito professionale. (Nel caso specifico la Stazione Appaltante veniva a conoscenza del procedimento penale a carico dell’amministratore Unico della società aggiudicatrice per i reati di turbata libertà degli incanti corruzione in concorso).

Tale articolo 80 elenca le cause di esclusione dalla gara di appalto previste con lo scopo di tutelare il vincolo fiduciario “che deve sussistere tra Amministrazione aggiudicatrice e operatore economico, consentendo di attribuire rilevanza ad ogni tipologia di condotta illecita storicamente maturata”. La valutazione della condotta è rimessa alla discrezionalità della stazione Appaltante ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, illogicità ed erroneità.


AFFIDABILITA’ ECONOMICA DELL’OFFERTA

(Consiglio di Stato  – Sez. V– Sentenza n.. 8012  del 15.09.2022)

Nell’ambito di una gara di appalto, l’aggiudicataria si impegna a svolgere il servizio secondo le previsioni del proprio progetto tecnico e deve dimostrarne la sostenibilità economica.

Dimostrare la sostenibilità economica di un progetto tecnico significa che la società aggiudicatrice deve dare conto di tutti i costi che deve sostenere per l’esecuzione del contratto, nonchè quelli relativi alle migliorie che integrano il progetto posto a base di gara.

Il Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8012 ha evidenziato che non rientrano nel predetto complessivo giudizio di congruità dell’offerta, ed altresì non sono oggetto di giustificazioni, i costi della manodopera per i c.d. servizi di GestioneStaff . Questi servizi in effetti non costituiscono specifiche prestazioni dell’appalto oggetto dell’affidamento, ma sono piuttosto servizi generali, che investono l’intera struttura aziendale dell’impresa aggiudicataria e non sono esclusivamente dedicati all’esecuzione dell’appalto, seppure l’aggiudicataria le ha qualificate come migliorie del progetto tecnico.

C’è molteplice giurisprudenza che sottolinea come le figure professionali che svolgono servizi di coordinamento o di staff non sono direttamente coinvolte nella commessa ma lo sono solo in maniera occasionale e per soddisfare esigenze non prevedibili; ed inoltre rappresentano costi già sopportati dall’intera struttura aziendale, e che a carico di questa rimarrebbero indipendentemente dalla acquisizione dell’appalto di cui trattasi.

 

 

Varie

MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI

(Corte di Cassazione –– Ordinanza n. 16771 del 13.06.2022)

Non ha diritto all’assegno di mantenimento il giovane figlio, maggiorenne, che, rifiutando ben due proposte lavorative procurategli dal genitore,  dimostri di non avere alcuna volontà lavorativa o progetto.

Il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica, quando sia imputabile direttamente alle scelte del giovane, per aver rifiutato senza motivo diverse offerte lavorative e non essendo emerse nel contempo inclinazioni o aspirazioni lavorative che lascino intendere che egli stia seguendo una strada formativa alternativa, non può diventare motivo di mantenimento senza limiti da parte del genitore.

Il mantenimento non è una misura assistenziale perpetua ed illimitata nel contenuto per i figli maggiorenni e disoccupati.

Conseguenza ne è che l’obbligo di corresponsione viene meno se il figlio non raggiunge l’autonomia economica perché è svogliato,  non si impegna e non ha un progetto.

 

AZIONE REVOCATORIA

(Corte di Cassazione –Ordinanza n.7178/2022)

E’ suscettibile di azione revocatoria ordinaria l’atto con il quale un coniuge, in sede di separazione consensuale, trasferisca all’altro il diritto di proprietà su un immobile, a prescindere dal fatto che l’atto sia stato omologato dal Tribunale o abbia funzione di contribuzione al mantenimento dei figli.

La pronuncia è stata emessa nell’ambito di un giudizio promosso da una finanziaria nei confronti di due coniugi che avevano trasferito la proprietà di alcuni immobili in favore dei figli, prevedendo anche la trascrizione nei registri immobiliari.

 

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