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Decreto Legge 18 del 04.05.2023 Cd. Decreto Calderone PDF Stampa E-mail
Lunedì 15 Maggio 2023 08:58

Decreto Legge 48 del 4 maggio 2023

Novità in materia di lavoro e previdenza


Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cd Decreto Calderone, che apporta alcune novità in materia di lavoro, previdenza e sostegno alla famiglia, di cui offriamo una breve sintesi.

Disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato

Fermo restando l’attuale impianto della acausalità per i primi 12 mesi del rapporto e quello della durata massima non eccedente i 24 mesi, il decreto Lavoro modifica l’impianto relativo alle casuali stabilendo che l’apposizione del termine superiore ai 12 mesi è disciplinata:

-           dalla contrattazione collettiva e quindi dal CCNL, Contrattazione territoriale o aziendale comparativamente più rappresentativa e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA/RSU;

-          in via supplettiva, e solo fino al 30 aprile 2024, in assenza di regolamentazione da parte della predetta contrattazione collettiva, ragioni tecniche, organizzative e produttive potranno essere individuate dalle parti contraenti;

-          è consentita per la sostituzione di altri lavoratori, fermo restando il limite dei 24 mesi ed in coerenza con la durata dell’assenza del lavoratore uscente.

 

Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali

Il Decreto ridimensiona le sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali apportando modifiche all’art. 2, c. 1-bis, del DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638. Se l'importo omesso non e' superiore a euro 10.000 annui, la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare può variare da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Nella previgente versione la sanzione da applicare era individuata nella misura da euro 10.000 a euro 50.000

 

Semplificazioni in materia di informazioni e di pubblicazione del rapporto di lavoro

Il Decreto prevede una serie di semplificazioni in materia di informazioni e obblighi di pubblicazione in merito al rapporto di lavoro, stabilendo che le informazioni inerenti l’orario di lavoro e la sua programmazione nonché il periodo di prova possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. A tale obbligo fanno eccezione i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.

 

Incentivi all'occupazione giovanile

Per i datori di lavoro che effettuino, tra il 1 giugno e fino al 31 dicembre dell’anno 2023, assunzioni di giovani, è previsto per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali: ciò solo se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:

-          che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;

-          che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);

-          che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Si dispone, inoltre, che in caso di cumulo con altra misura, l’incentivo venga riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto. Viene stabilito, infine, che questo beneficio può essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mentre non è fruibile per i rapporti di lavoro domestico.

 

Incentivi per assunzioni di persone con disabilità

Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità, viene istituito un fondo finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del terzo settore per le assunzioni obbligatorie ex L. 68/99 di soggetti disabili di età inferiore a trentacinque anni, assunti con contratto a tempo indeterminato.

tra il 1 agosto 2022 e il 31 dicembre 2023. Le modalità di ammissione, quantificazione e erogazione del contributo andranno definiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per la disabilità con apposito decreto.

 

Incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’Assegno di inclusione

Per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione (nuovo strumento di contrasto alla povertà che sostituisce il Reddito di Cittadinanza) con contratto a tempo indeterminato o apprendistato è previsto per massimo 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 8.000,00 euro annue riparametrato e applicato su base mensile.

Nel caso di licenziamento del beneficiario nei 24 mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo maggiorato delle sanzioni civili, salvo licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi.

Per i datori di lavoro, invece, che assumono i beneficiari con contratto di lavoro a tempo determinato o stagionale è riconosciuto, per massimo 12 mesi, e non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite di 4.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

 

Prestazioni occasionali (PrestO) nel settore turistico e termale

L’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale è elevato a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento. Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, con riferimento agli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

 

Fringe benefit e Welfare aziendale

Sulla falsariga di quanto previsto nel 2022 per la generalità dei lavoratori, il Decreto riconosce ai soli lavoratori dipendenti con figli a carico l’innalzamento del limite di esenzione fiscale da € 258,23 a € 3.000,00 per il solo anno 2023.

Tra i beni e sevizi ceduti che non concorrono alla formazione del reddito rientrano anche le utenze domestiche relative ad acqua, luce e gas. Per il riconoscimento dei nuovi importi il dipendente dichiara al datore di lavoro il codice fiscale dei propri figli.

 

Taglio cuneo fiscale

La riduzione dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti opera per i periodi di paga dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 (esclusa la tredicesima mensilità) e va ad aggiungersi alla precedente riduzione: pertanto, nel periodo dal 1 luglio 2023 al 31 dicembre 2023 i lavoratori con retribuzioni fino a 25.000,00 avranno diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a loro carico del 7%, mentre quelli con retribuzioni fino a 35.000,00 del 6%.

Il vantaggio netto in busta paga sarà infatti in parte ridimensionato dall’ aumento dell’imponibile fiscale proporzionale alla minor trattenuta previdenziale.

 

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