
SOCIETA’ BENEFIT
La legge di stabilità 2016 (n.208 del 28 dicembre 2015) ha introdotto in Italia la disciplina delle Società Benefit ai commi 376-384 dell’art. 1
La legge del 28 dicembre 2015, n. 208, articolo unico, commi 376-384 (Legge di Stabilità 2016) definisce Società Benefit quelle società che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
La Società Benefit è una nuova forma giuridica d’impresa che non implica una trasformazione giuridica della stessa, quanto invece l'aggiunta di obblighi formali e sostanziali. Inoltre, consente a un’azienda “for profit” di bilanciare un beneficio pubblico con gli utili degli azionisti.
Il «beneficio comune» viene individuato dal Legislatore (comma 378, lett. a) nel «perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie» dei portatori di interesse citati nel comma 376.
Occorre precisare che la SB non costituisce un nuovo tipo sociale ma è una società di persone o di capitali che affianca allo scopo lucrativo (o mutualistico) una o più finalità di beneficio per la comunità.
La società può nascere come benefit al momento della costituzione, oppure, se già costituita come società ordinaria, può diventare benefit attraverso la modifica del contratto sociale, ovvero attraverso l’integrazione dello scopo sociale tradizionale, di natura lucrativa, con una o più finalità di beneficio comune.
N.B. A tal proposito si sottolinea che la trasformazione di una società ordinaria in Società Benefit, in presenza di una continuità sostanziale della volontà societaria nel perseguimento di attività con finalità di beneficio comune, non riconosce ai soci dissenzienti il diritto di recesso.
Quali tipi di società possono essere Società Benefit
Possono diventare Società Benefit tutte le imprese che esercitano la loro attività sotto forma di società a scopo di lucro (art. 2247 c.c.), ovvero:
•Società semplice (Ss),
• Società in nome collettivo (SNC),
• Società in accomandita semplice (SAS),
• Società per azioni (SpA),
• Società a responsabilità limitata (Srl),
• Società in accomandita per azioni (SApA).
A queste si sommano le società a scopo mutualistico (art. 2511 c.c.), ovvero le Società Cooperative e le Società Consortili.
Non possono essere Società Benefit:
• Società a responsabilità limitata semplificata (Srls),
• Startup innovative iscritte al Registro Imprese con le procedure semplificate,
• Cooperative sociali,
• Imprese sociali.
Costituzione di una Società Benefit

VANTAGGI
L'adozione di questo nuovo paradigma imprenditoriale è in grado di garantire sia agli shareholder che a tutti gli altri stakeholder aziendali una serie di vantaggi:
· Accesso ai capitali di investimento privato e Capacità di attrarre Investimenti a Impatto Sociale (Impact Investment Capital): le Società Benefit possono attrarre investimenti da parte di fondi di venture capital, fondi di investimento sociale e altri investitori interessati a supportare aziende che combinano profitto e impatto positivo.
· Capacità di acquisire un vantaggio reputazionale come impresa che opera in maniera responsabile.
· Capacità di attrarre giovani talenti sempre più sensibili a questioni sociali e ambientali.
· Possibilità di entrare a far parte di un network di imprese che, condividendo determinati valori, sviluppa mercati e esprime quelle che saranno le migliori e più profittevoli società del futuro.
ADEMPIMENTI
Introduzione nell’atto costitutivo o nello statuto di:
ü La parola Società Benefit o SB accanto alla denominazione o ragione sociale.
ü Le finalità benefit e le categorie destinatarie preventivamente identificate, nella clausola riguardante l’oggetto sociale.
ü Indicazione del soggetto o soggetti responsabili a cui affidare compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune (comma 380).
Salvo diversa previsione statutaria, la nomina del soggetto responsabile spetta all’organo amministrativo, che potrà individuare tale figura tra i membri del Consiglio di Amministrazione oppure in un soggetto esterno.
ü Apposita clausola che introduce tutti gli obblighi concernenti la redazione e la pubblicazione della Relazione di Impatto annuale.
Per soddisfare i requisiti di trasparenza della legislazione, le Società Benefit sono tenute a redigere la Relazione di Impatto annuale da allegare al bilancio e pubblicare sul sito aziendale.
In sede di costituzione della società, ovvero in occasione di modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto, è necessario inserire un’apposita clausola statutaria — o integrare le disposizioni relative al bilancio — che preveda l’obbligo di redigere annualmente una relazione sul perseguimento del beneficio comune, disciplinando altresì i criteri di redazione e gli obiettivi della medesima relazione, in conformità alla normativa vigente.
La Relazione di Impatto è redatta dal Responsabile di Impatto e deve includere:
ü la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate per raggiungerli e i risultati ottenuti, indicando altresì eventuali circostanze che ne abbiano impedito o rallentato la realizzazione, con riferimento allo specifico esercizio di competenza.
ü la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nella legge 208/15 Allegato 4), ad esempio GRI, il Global Compact Self Assesment Tool sviluppato da parte di ONU Global Compact; il B Impact Assesment (BIA);
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO GENERATO
Lo standard di valutazione esterno comprende le seguenti aree di valutazione:
a) Governo d'impresa (grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società);
b) Lavoratori (relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro);
c) Altri stakeholder (relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, azioni di volontariato, donazioni, attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura)
d) Ambiente (impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita);
ü una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo.
ü La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente.
Il processo di gestione di una Società Benefit: attività specifiche da svolgersi con cadenza annuale.

