STUDIO ROMANO LEGAL
Contenzioso Tributario
REDDITOMETRO
(Corte di Cassazione civile –– Ordinanza n.3114/2025)
Con l’avviso di rettifica e liquidazione l'Agenzia delle Entrate contesta il valore di un immobile dichiarato in un atto di compravendita, ritenendolo inferiore a quello venale in comune commercio e richiede al contribuente il pagamento delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Come prevede l’articolo 7 comma 5 bis del Decreto legislativo n. 546/1992 l’onere della prova è posto a carico dell'Agenzia delle Entrate, che deve dimostrare in modo “circostanziato e puntuale" le ragioni oggettive della pretesa impositiva, superando il mero ricorso a presunzioni astratte.
Grazie alla più recente giurisprudenza è stata fornita una rassegna dei potenziali vizi degli avvisi di rettifica, idonei a determinarne l'annullamento.
In primis va evidenziato che la stima del valore venale non può essere effettuata in maniera astratta o prescindendo dalle effettive condizioni strutturali e funzionali del bene. Nel prezzo di vendita di un immobile infatti sono inevitabilmente incorporate tutte le variabili tecniche ed economiche legate allo stato manutentivo, alla conformità degli impianti e alla necessità di interventi di adeguamento edilizio. Un immobile con impianti fatiscenti e coperture in amianto non può essere oggetto di stima sulla base di “parametri di normale efficienza”.
Quindi, lo strumento della comparazione con altri immobili che l’Agenzia può utilizzare per valutare il valore di un immobile, può essere utilizzato solo con immobili di “analoghe caratteristiche e condizioni". Corte di Cassazione – Ordinanza n. 381/2022
Se dunque il contribuente riesce a documentare lo stato di degrado dell’immobile l’atto può essere dichiarato nullo, perché il prezzo dichiarato riflette correttamente l’abbattimento del valore a causa dei necessari interventi edilizi.
AUTOTUTELA E CONDANNA ALLE SPESE
(Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio – Sentenza n. 24/11 del 5/01/2026)
Nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria eserciti l’autotutela e ritiri un proprio atto, che sia stato già impugnato, il giudice è comunque tenuto a provvedere sulla liquidazione delle spese di giudizio.
Lo scopo è evitare che il contribuente subisca una diminuzione patrimoniale a causa dell’attività processuale intrapresa per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un proprio diritto.
Quindi se il contribuente dopo aver proposto autotutela sia stato costretto a ricorrere alla corte di Giustizia, perché l’Amministrazione non ha provveduto, e nel corso del giudizio venga emesso il provvedimento di annullamento nell’esercizio dell’autotutela, il giudice, oltre a dichiarare la cessazione della materia del contendere, è tenuto a provvedere per le spese. (E se ci sono stati due gradi di giudizio deve provvedere per ambedue i gradi)
DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE
(Corte di Giustizia tributaria di I Grado di Caltanissetta – Sez. 2 – Sentenza n. 683 del 12/12/2025)
La cartella di pagamento notificata alla società beneficiaria a seguito di scissione deve essere considerata atto impositivo in quanto esterna alla beneficiaria, per la prima volta, la pretesa impositiva fatta valere nei confronti della società scissa.
Con la cartella di pagamento la beneficiaria ha per la prima volta contezza della predetta pretesa.
Conseguentemente, alla società beneficiaria deve essere riconosciuta la possibilità di presentare domanda di definizione agevolata avverso la cartella in conseguenza della notifica, alla scissa, del prodromico avviso di accertamento. Così ha stabilito la Cassazione civile nell’Ordinanza n. 33167
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Sezione Lavoro
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEL DIRIGENTE
(Corte di Cassazione – Sentenza n. 4684 del 2/03/2026)
E’ legittimo il licenziamento disciplinare del dirigente pubblico che non intervenga in nessun modo avverso comportamenti illeciti tenuti dai colleghi pur essendo consapevole della illiceità degli stessi.
Tale comportamento ha come conseguenza il mantenimento di un clima di omertà che lede irrimediabilmente il vincolo fiduciari
NULLITA DEL LICENZIAMENTO
(Tribunale di Trento – Sezione lavoro – Sentenza n. 15 del 5/02/2026)
E’ nullo, in quanto discriminatorio, il licenziamento intimato dal datore di lavoro alla lavoratrice in seguito al rifiuto di avances e comportamenti molesti.
La lavoratrice ha diritto al reintegro totale.
La lavoratrice deve ricostruire tali comportamenti alla luce del Decreto legislativo 23/2015 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
Così ha stabilito il Tribunale di Trento nella recente sentenza, collocandosi essa nel solco del nuovo orientamento di legittimità che distingue nettamente tra motivo discriminatorio e motivo ritorsivo ex articolo 1345 c.c.
LAVORATORE PROBLEMATICO
(Corte di Cassazione civile – Sez. lavoro – Sentenza n. n. 6165 del 17/03/2026)
In presenza di comportamenti del lavoratore significativi e tali da ingenerare il sospetto dell’esistenza, in capo allo stesso, di condizioni psichiche tali da mettere in discussione la sicurezza del luogo di lavoro e la sicurezza e l’incolumità sia del dipendente interessato sia dei suoi colleghi, la Pubblica Amministrazione è tenuta, dunque non ha mera facoltà, non solo a dar corso agli accertamenti sanitari sul dipendente,
nel rispetto del decreto legislativo n. 165/2001 articolo 55, ma soprattutto ad adottare le misure cautelari del caso.
In primis, l’eventuale sospensione del dipendente dal servizio in attesa degli esiti delle verifiche avviate. Il trattamento economico in tale caso segue il regime della malattia.
In caso di accertata permanente e totale inidoneità psicofisica consegue alla sospensione la cessazione del rapporto di lavoro per ragioni oggettive.
Contenzioso Amministrativo
LICENZIAMENTO DEL PUBBLICO DIPENDENTE
(Corte di Cassazione - Sentenza n. 3857del 20/02/2026)
Nell’ambito del pubblico impiego, assume un ruolo centrale in tema di licenziamento, la contestazione disciplinare, che diviene dunque presupposto imprescindibile ai fini della legittima irrogazione della sanzione espulsiva del licenziamento.
Questo quanto sancito dal supremo Giudice nella recente sentenza n. 3857, nella quale si preme sulla circostanza per cui la mancata o errata contestazione disciplinare compromette il diritto di difesa del pubblico dipendente.
La contestazione disciplinare deve essere funzionale a consentire l'audizione del lavoratore, garantendo un'effettiva possibilità di difesa prima dell'adozione di sanzioni gravi come il licenziamento.
PERTINENZE E MANUFATTI AUTONOMI
(Consiglio di Stato – Sez. VII – Sentenza n. 1478 del 24/02//2026)
Le opere di modesta entità ed accessorie rispetto ad un’altra opera principale hanno natura di pertinenza urbanistica.
Si pensi ad esempio ai piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili.
Non rientrano in tale categorizzazione quelle opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto a quella principale e non siano coessenziali alla stessa.
Per queste opere ci vuole il titolo edilizio.
COMUNICAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE
(TAR Sicilia – Sez. V - Sentenza n 736 del 9/03/2026)
La sola pubblicazione degli atti di gara, in assenza della comunicazione dell’aggiudicazione di cui all’articolo 90 del Decreto legislativo 36/2023, non è idonea a far decorrere il termine di impugnazione.
Non è ipotizzabile pretendere che i concorrenti alle gare monitorino costantemente la piattaforma di approvvigionamento digitale, a fronte del mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione, dell’onere di cui al predetto articolo 90.
Quindi le stazioni appaltanti, entro cinque giorni dall’adozione, sono tenute a comunicare tra le altre informazioni, l’aggiudicazione all’aggiudicatario.
La pubblicazione degli atti di gara (art. 36) e la comunicazione contestuale all’aggiudicatario (articolo 90) devono andare di pari passo.
Varie
PERDITA DI CONDOMINIALITA’
(Corte di Cassazione civile Sentenza n. 6620 del 19/03/2026)
Nel caso in cui le parti comuni dell’edificio condominiale di cui all’articolo 1117 n. 2 Codice civile, i locali di portineria, ad esempio, o di lavanderia, riscaldamento centrale, stenditoi e simili servizi non risultino più destinate all’uso condominiale, si applica la disciplina della comunione ordinaria.
Per cui ciascun partecipante al condominio può domandare lo scioglimento della comunione.
Il venir meno del carattere della condominialità di parti precedentemente definite parti comuni dell’edificio non richiede necessariamente una decisione dell’assemblea, ma può derivare dalla perdita di fatto della sua destinazione, per effetto della pratica concreta e costante e dell’uso voluto e attuato
RAPPORTI NONNI NIPOTI
(Corte di Cassazione civile – Sez. I – ordinanza n. 3721 del 19/02/2026
Il diritto dei minori a mantenere relazioni significative con i nonni non ha carattere autonomo, ma è funzionale sempre al preminente interesse dei minor
Quindi, così come ha disposto una recente sentenza della Corte di Cassazione, il Giudice non può disporre il mantenimento delle frequentazioni tra nonni e nipoti, o la ripresa delle stesse, ma deve limitarsi a rilevare l’assenza di un pregiudizio per il minore.
Anzi, è necessario che valuti in primis ed in concreto il vantaggio effettivo che tali rapporti apportano allo sviluppo psico fisico ed educativo dei minori e che valuti altresì la qualità della relazione e la rispondenza della stessa al loro progetto di vita.
