Legge di Bilancio 2025: principali novità
Nella nuova legge di bilancio per il 2025 sono contenute diverse misure in materia di lavoro e previdenza: al fine di focalizzare l’interesse sui provvedimenti di maggiore rilevanza, di seguito si offre una breve e sintetica elencazione delle questioni di interesse diffuso.
Decontribuzione Sud
La disposizione in esame prevede la fine anticipata della Decontribuzione Sud ex art. 1 co. 161 ss. della L. 30.12.2020 n. 178 e introduce per gli anni 2025-2029 un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel mezzogiorno.
Il nuovo esonero contributivo ed è destinato ai datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, nonché i contratti di lavoro domestico e di apprendistato.
L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. In particolare:
- per il 2025 la riduzione contributiva sarà pari al 25% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- per il 2026 la riduzione contributiva sarà pari al 20% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- per il 2027 la riduzione contributiva sarà pari al 20% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- per il 2028 la riduzione contributiva sarà pari al 20% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- per il 2029 la riduzione contributiva sarà pari al 15% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro, con un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.
L’incentivo non si applica:
- ai rapporti di apprendistato;
- per le aziende fino a 250 dipendenti è riconosciuto in regime de minimis, ai sensi del Regolamento UE 2023/2831;
- per le aziende con oltre 250 dipendenti, è riconosciuto previa autorizzazione della Commissione europea. Fino alla decisione, l’agevolazione è sospesa e verrà concessa solo se il datore di lavoro dimostra un incremento nel numero di contratti a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente, entro il 31 dicembre.
L’esonero contributivo non è cumulabile con le seguenti agevolazioni:
- incentivo assunzione giovani under 35 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica ex art. 21 del DL 60/2024;
- bonus Giovani ex art. 22 del DL 60/2024;
- bonus Donne ex art. 23 del DL 60/2024;
- bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica ex art. 24 del DL 60/2024.
Congedo parentale
Viene resa strutturale l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità di congedo parentale per 3 mesi entro il sesto anno di vita del bambino.
In particolare, la disciplina in esame prevede che le mensilità di congedo parentale siano elevate, in alternativa tra i genitori, nei seguenti termini:
- all’80% della retribuzione per due mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato o terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino;
- all’80% della retribuzione per tre mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino.
Esonero contributivo lavoratrici madri
Viene confermato l’esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri ed esteso anche alle lavoratrici autonome che:
- percepiscono reddito da lavoro autonomo;
- percepiscono redditi d’impresa in contabilità ordinaria o semplificata;
- percepiscono redditi da partecipazione;
- non hanno optato per il regime forfettario.
L’esonero è riconosciuto, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo ovvero, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Sono, invece, escluse:
- le lavoratrici domestiche;
- le lavoratrici che per gli anni 2025 e 2026 beneficiano dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024;
- le lavoratrici che hanno una retribuzione o un reddito imponibile ai fini contributivi superiore a 40.000,00 euro annui.
Viene demandata ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro la definizione delle modalità di attuazione, in particolar modo la misura dell’esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.
Nuovo requisito per la Naspi
La Legge di Bilancio 2025, modificando l'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 22/2015, introduce un nuovo requisito contributivo per fruire della NASpI. Dal 1° gennaio 2025, il lavoratore licenziato che intende richiedere la NASPI e che nei 12 mesi precedenti ha interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, deve poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione tra i due eventi interruttivi.
Vale a dire che:
- se il lavoratore si dimette da una azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro;
- nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore di lavoro e da questi licenziato;
- non matura il diritto alla NASpI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.
Restano in ogni caso escluse dal campo di applicazione della predetta norma, le cessazioni del rapporto di lavoro avvenute quando ricorrono le ipotesi per dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oppure per le dimissioni rassegnate durante il periodo di maternità.
La nuova disposizione prevede che il requisito delle 13 settimane di contribuzione si applichi a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni (o risoluzione consensuale) sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASPI.
Ne deriva che, se tra le dimissioni e la successiva risoluzione involontaria del rapporto di lavoro sono trascorsi più di 12 mesi, il lavoratore può ottenere la NASPI se in possesso degli originari requisiti previsti dalla norma contenuta nell'art. 3, c. 1 del Dlgs 22/2015, ossia: essere in stato di disoccupazione e poter far valere 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.
Riduzione contributiva per i nuovi artigiani e commercianti
In favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta, nel corso dell'anno 2025, alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e dichiarano redditi d'impresa, anche in regime forfettario, è riconosciuta la possibilità di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'INPS, la riduzione del 50% della contribuzione dovuta.
La riduzione contributiva è concessa per un massimo di 36 mesi dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il primo gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025 ad una delle due gestioni ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.
Riduzione Irpef
A decorrere dal periodo d’imposta 2025, a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2025, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito e, quindi, risulta confermata e resa strutturale la revisione dell’IRPEF a tre scaglioni, già introdotti per il 2024:
a) fino a 28.000 euro: 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%;
c) oltre 50.000 euro: 43%.
Inoltre, la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori ad € 15.000 euro (art. 13, comma 1, lettera a, TUIR) passa da 1.880 euro a 1.995 euro.
Trattamento integrativo
La Legge di Bilancio 2025 ha confermato, in buona sostanza, quanto già previsto per l’anno 2024.
Pertanto, è prevista una somma a titolo di trattamento integrativo, pari a 1.200 euro, a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (art. 49 TUIR) con esclusione di quelli di pensione e alcuni assimilati sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. Inoltre, ai
titolari di reddito di lavoro dipendente, esclusi i pensionati, che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:
a) 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
b) 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Per individuare la percentuale applicabile il reddito di lavoro dipendente va rapportato all’intero anno. Invece se i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:
- a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma
non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.
Le somme e la detrazione sono riconosciute in via automatica dai sostituti all’atto dell’erogazione delle retribuzioni verificando, in sede di conguaglio, la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede gli importi si rivelino non spettanti, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio. I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione della somma di cui sopra mediante l’istituto della compensazione. Ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente ai fini dei calcoli per erogare la somma e le detrazioni rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai fini degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero e per i lavoratori rimpatriati.
Modifiche alla riduzione del cd “cuneo fiscale”
Viene rimodulata la riduzione del c.d. “cuneo fiscale” dei lavoratori dipendenti, basandola sull’esonero fiscale e non più della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il riconoscimento di un bonus o di un ulteriore detrazione
Bonus: il bonus spetta ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro ed è determinato applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale del:
• 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
• 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;
• 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.
Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. Il bonus non concorre alla formazione del reddito.
Ulteriore detrazione: l’ulteriore detrazione spetta ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo compreso tra 20.000,01 e 40.000 euro. L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, spetta per un importo pari:
• a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 ma non a 32.000 euro;
• al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro. Modalità di riconoscimento: il bonus e l’ulteriore detrazione sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta all’atto dell’erogazione delle retribuzioni. In sede di conguaglio, i sostituti d’imposta:
• verificano la spettanza del bonus e dell’ulteriore detrazione;
• provvedono al recupero del bonus o dell’ulteriore detrazione nel caso in cui dovessero rivelarsi non spettanti (se l’importo è superiore a 60 euro, il recupero è effettuato in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio). Il credito maturato per effetto del riconoscimento del bonus potrà essere recuperato dai sostituti d’imposta mediante l’istituto della compensazione nel modello F24 di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97.
Determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente: ai fini della determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi: • dell’art. 44 co. 1 del DL 78/2010 (incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero);
• dell’art. 16 del DLgs. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati);
• dell’art. 5 del DLgs. 209/2023 (nuovo regime speciale per lavoratori impatriati).
Il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10 co. 3-bis del TUIR.
Modifiche per le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia
Si prevede che la detrazione per figli a carico di 950 euro si applichi esclusivamente con riferimento ai figli di età inferiore a 30 anni, salvo che nel caso di disabilità accertata. Viene limitata ai soli ascendenti la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli. Viene, inoltre, esclusa la spettanza della detrazione per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero. Ai fini dell’effettuazione delle ritenute, i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente devono comunicare tempestivamente al sostituto d’imposta i dati dei familiari per i quali non spettano più le detrazioni d’imposta. L’omissione di tale comunicazione comporta l’applicabilità di una sanzione da 250 a 2.000 euro.
Tassazione fringe benefit per auto concesse in uso ai dipendenti
Si modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. In particolare, si prevede che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Fringe benefit
Viene confermato per il triennio 2025-2027 l’innalzamento a 1.000 euro della soglia di non imponibilità per l’assegnazione di fringe benefit ai dipendenti, con l’innalzamento a 2.000 euro in presenza di figli a carico. Tra i benefit rientra:
- il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;
- le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:
▪ delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;
▪ dell'energia elettrica e del gas naturale;
▪ delle spese per l’affitto della prima casa;
▪ degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Per accedere al beneficio, il lavoratore deve dichiarare al proprio datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Non essendo prevista una forma specifica per questa dichiarazione, la stessa può essere resa secondo modalità concordate tra le due parti.
Si ricorda che i fringe benefit in argomento non costituiscono un diritto per i lavoratori dipendenti.
Possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam e non obbligatoriamente a tutti i lavoratori con figli a carico o categorie di essi.
Tracciabilità delle spese
A partire dal 2025 viene introdotto l’obbligo di tracciabilità per le spese di vitto, alloggio, trasporti non di linea e spese di rappresentanza, pena la mancata deducibilità per imprese e professionisti e la mancata non imponibilità in capo al lavoratore subordinato che ne richiede il rimborso
Trasferimento del lavoratore: somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per canone di locazione e manutenzione
Per i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, le eventuali somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento di canoni di locazione o per spese di manutenzione, entro il limite massimo di 5.000 euro annui, non concorrono alla formazione del reddito fiscalmente imponibile, per i primi due anni successivi alla data di assunzione. In tale casistica rientrano i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
- con reddito di lavoro dipendente nell’anno precedente l’assunzione non superiore a 35mila euro;
- che, in conseguenza dell’assunzione, spostino la loro residenza in un comune che si trova ad oltre 100 km dal precedente comune di residenza.
L’esclusione vale solo ai fini dell’imponibile fiscale e non ai fini dell’imponibile contributivo.
Detassazione del lavoro notturno e straordinario nei giorni festivi per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere
Viene riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi, ai lavoratori dipendenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a 40.000 euro. Il trattamento integrativo speciale viene riconosciuto dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di
lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate dovranno essere indicate nella certificazione unica.
Riduzione imposta sostitutiva sui premi di risultato
Si prevede che per i premi e le somme erogati nel triennio 2025/2027, l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, regionale e comunale sui premi di risultato di cui all’art. 1 co. 182 della L. 208/2015, venga ridotta dal 10% al 5%.
Super-deduzione per le nuove assunzioni
La norma in commento dispone per il triennio 2025/2027 la proroga della super-deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 4 del DLgs. 216/2023.
Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.