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POLIZZA RISCHI CATASTROFALI: SCADENZA AL 31 MARZO 2025

 

POLIZZA RISCHI CATASTROFALI: SCADENZA AL 31 MARZO 2025

L’articolo 1, comma da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (L.N.213/2023), ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni dovuti ad eventi catastrofici come :

·         Sismi;

·         Alluvioni, inondazioni;

·         Frane.

Tale obbligo è stato di volta in volta  rinviato  ed al momento è fissato al  31/03/2025

Sono obbligate:

tutte le imprese con sede legale in Italia e tutte le imprese estere  ma con stabile organizzazione in Italia iscritte alla Camera di Commercio.

Sono esclusione quelle già coperte da simili assicurazioni anche se stipulate da soggetti diversi dall’imprenditore.

Non sono obbligate:

le imprese agricole già coperte dai danni catastrofici per la produzione.

Ovviamente sono escluse dalla copertura assicurativa tutti i beni immobili gravati da abuso edilizio o costruiti non rispettando tutte le autorizzazioni dovute, o effettuate successivamente alla costruzione.

La polizza assicurativa verrà calcolata su tutte le immobilizzazioni di cui all’art.2424, primo comma, sezione attivo dello stato patrimoniale voce B-II punti 1),2) e 3) del Codice civile di seguito specificate:

·         Terreni;

·         Fabbricati;

·         Impianti e Macchinari;

·         Attrezzature industriali e commerciali.

La polizza deve prevedere una franchigia che non superi il 15% del danno.

In caso di violazione o mancato rinnovo della polizza sono previste sanzioni da 100.000 a 500.000. euro.

Rottamazione-quater: riammissione e nuove scadenze

Con il nuovo decreto milleproroghe, il Governo ha riaperto ufficialmente i termini per essere riammessi alla “rottamazione quater”, dando la possibilità ai contribuenti decaduti dalla definizione agevolata  di regolarizzare la propria posizione debitoria.

Per regolarizzare la “rottamazione quarter”  bisognerà presentare  domanda telematica ad Agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) entro il 30 aprile 2025 sui modelli che saranno messi a disposizione a breve.

Il pagamento è fissato al 31 luglio 2025 se in unica soluzione o in massimo dieci rate di pari importo pagabili:

-      prima rata entro il 31 luglio 2025

-      seconda rata entro il 30 novembre 2025

-      otto rate il 28.02 – 31.05 – 31.07 – 30.11 degli anni 2026 e 2027.

 

L’agente della riscossione comunicherà  entro il 30 giugno 2025 ai richiedenti l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, somme che saranno già gravate da interesse del 2% su base annua a far tempo dal 1 novembre 2023